Provincia autonoma di Trento

Requisiti previsti per l’accesso alla quota A) dell’assegno unico provinciale

  • il richiedente deve aver maturato una residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno tre anni nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda ed essere residente anagraficamente in provincia di Trento alla medesima data.
  • Requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno previsti per il reddito di cittadinanza;

    In particolare il richiedente deve essere:

    - in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Per familiare si intendono: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

    - residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda.

  • il nucleo familiare NON deve essere inserito in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-sanitario o sanitario che garantiscono la completa copertura dei bisogni generali;
  • deve essere decorso entro il 31.03.2022 l’eventuale periodo di sospensione della possibilità di presentare domanda di assegno unico provinciale disposta dal Dirigente dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa con un provvedimento di decadenza per mancato rispetto degli impegni assunti con i Centri per l’impiego;
  • deve essere decorso entro il 31.03.2022 l’eventuale periodo di sospensione della possibilità di presentare domanda di assegno unico provinciale disposta dal Dirigente dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa con un un provvedimento di decadenza per dichiarazioni mendaci.