Provincia autonoma di Trento

CONSULTA LE FAQ

Possono richiedere il contributo a fondo perduto gli Operatori Economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020 e che soddisfano  i requisiti . Per Operatori Economici si intendono quei soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale (definizione da codice civile), ovvero attività di lavoro autonomo nei settori legati al turismo. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.

Pro Loco e consorzi sono inclusi se rientrano nell’art. 73, co. 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto “enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali” e se hanno un codice ateco riconducibile a quelli previsti dai criteri elencati a questo link . Non rientrano nella misura se disciplinati dall’art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.

L’ammontare del costo del personale operante presso unità operative sul territorio provinciale, impiegato con mansioni attinenti alle attività dei codici ateco ( vedi punto 3.1 lett.c dei Criteri ) in coerenza con le registrazioni contabili, assunto nella stagione estiva con contratto a tempo determinato (a qualsiasi titolo), registrato e sostenuto per il periodo giugno - settembre e quantificato secondo le regole previste dall'art. 2425 C.C. voce B9 (salari e stipendi; oneri sociali; trattamento di fine rapporto; trattamento di quiescenza e simili; altri costi) con esclusione di somme corrisposte a titolo risarcitorio, indennizzatorio o a titolo di rimborso. 

Tale costo, di competenza del periodo di osservazione, deve risultare liquidato entro la data di presentazione domanda.

Il periodo ricompreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre 2020.

Nella determinazione del costo si considerano le seguenti voci:

A. RETRIBUTIVE

  • retribuzione mensile lorda;
  • voci premiali;
  • lavoro straordinario (anche forfettizzato);
  • maggiorazioni per lavoro festivo, domenicale ecc...;
  • retribuzione corrisposta ad integrazione di eventi tutelati (es. malattia, maternità, infortuni, cassa Covid);
  • altre voci non indicate ma corrisposte dal datore di lavoro e soggette a contribuzione.

B. ONERI SOCIALI

C. RATEI

  • ratei di mensilità aggiuntive di competenza dei mesi da giugno a settembre
  • ratei di ferie e rol di competenza dei mesi da giugno a settembre determinati per competenza (costo ratei maturati nel periodo meno costo ratei goduti nel periodo)

D. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Tale costo deve risultare liquidato entro la data di presentazione della domanda.

Nel calcolo del costo del personale non sono ammesse le somme corrisposte a titolo risarcitorio, di rimborso o di indennità (ad esempio per trasferta, rimborso spese, mancato preavviso, …).

Supponendo che tu abbia sostenuto un costo del personale nell’anno 2019 pari a 60.000 euro e un costo del personale nell’anno 2020 pari a 44.000 euro, dovrai effettuare le seguenti operazioni:

  • calcola le percentuali sul costo del personale 2019: il 50% di 60.000 euro (corrispondente a 30.000 euro) e il 70% di 60.000 euro (corrispondente a 42.000 euro).
  • determina il contributo come segue:
  • sulla differenza fra i due valori ottenuti al precedente punto, che è pari a 12.000 euro, calcola il contributo nella misura del 15%;
  • sulla differenza fra 44.000 euro e 42.000 euro, che è pari a 2.000 euro, calcola il contributo nella misura del 25%. 

 

Il contributo massimo non può comunque eccedere i 40.000 Euro.

I beneficiari del contributo devono accettare ogni controllo, conservare e mettere a disposizione la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi fino al 31 dicembre 2025.

Personale che nel periodo di osservazione (anche per parte di esso) ha prestato servizio a tempo determinato (a qualsiasi titolo) presso le unità operative dell’O.E., presenti sul territorio provinciale. Tale personale può essere stato assunto anche prima del periodo di osservazione. La data di scadenza del contratto di lavoro può essere successiva alla data della domanda.

In questo caso, non avendo assunto nella stagione estiva 2019 personale a tempo determinato, hai diritto al 15% del 50% del costo del personale registrato nel periodo giugno-settembre 2020, in quanto hai iniziato a sostenere costi del personale dopo il 1 giugno 2019.

Si, basta avere sede legale o unità operativa sul territorio provinciale e data di avvio attività entro il 1 giugno 2020. In ogni caso il contributo è calcolato esclusivamente sull’ammontare del costo del personale operante presso unità operative sul territorio provinciale.

Sì, ha infatti almeno un’unità operativa della sua attività in Provincia Autonoma di Trento

Se non ha né la sede legale, né un’unità operativa della sua attività in Provincia Autonoma di Trento non rientra tra i soggetti beneficiari del contributo 

Sì. Il contributo viene inserito tra le misure previste ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e quindi non viene conteggiato nel plafond “de-minimis”.

No, eventuali PEC recanti domande di contributo non saranno prese in considerazione. La domanda dovrà essere presentata mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia

L’impresa non deve trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

  • a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; 
  • b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; 
  • c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 
  • d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
  • e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Sono fatte salve - subordinatamente all'autorizzazione della Commissione Europea - la deroga prevista per le microimprese e piccole imprese dall’art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del DL n. 34/2020. tale deroga consente di concedere gli aiuti alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Al momento l'autorizzazione non è ancora stata rilasciata. 

L’autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata (SA 58547) ed è disponibile a questo link .

No, perché al momento di presentazione della domanda l’operatore economico non esercita attività di impresa.

Il delegato firma la richiesta in nome e per conto dell’operatore economico medesimo, sulla base delle informazioni e della documentazione da quest’ultimo fornite.

L’operatore economico o il suo legale rappresentante sono responsabili delle documentazioni e dichiarazioni fornite al delegato. Sarà cura del delegato conservare la documentazione e le informazioni fornite dal delegante che dovranno essere mostrate ad APIAE in caso di verifica.

All’interno della procedura telematica l’operatore economico o il suo legale rappresentante, che si fanno riconoscere con autenticazione forte (SPID), che ne garantisce l’identità, conferisce specifica delega alla presentazione della domanda a seguito della quale il delegato potrà operare in nome e per conto del delegante sulla base della documentazione ricevuta.

Eventuali profili di responsabilità del delegato attengono al rapporto privatistico instauratosi con l’operazione in virtù della delega conferita.

No, gli stessi risultano assunti dall’agenzia di somministrazione.

Il contributo è concesso ai sensi degli articoli 54 e 61  del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall’articolo 41 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo  per  le misure di  aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo è cumulabile con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare la crisi economico - finanziaria causata dall’emergenza COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste della pertinenti normative dell’Unione Europea.

No. Uno dei requisiti di accesso è quello di aver registrato nel periodo giugno-settembre 2020 un  costo del personale  assunto con contratto a tempo determinato almeno pari al 50% di quello del periodo giugno-settembre 2019. Fanno eccezione gli operatori che hanno iniziato a sostenere costi del personale dopo il 1° giugno 2019.

In tale caso il contributo viene determinato applicando il 15% al differenziale tra il costo del personale 2020 e il 50% del costo del personale 2019. Di seguito un esempio: 

costo del personale giugno-settembre 2019 = 60.000 euro (a)

costo del personale giugno-settembre 2020 = 36.000 euro (b)

b/a = 60%

x= importo del contributo

50% di a = 30.000 euro

→ valore del contributo x = ⟬(b - 50% di a) * 15%⟭ 

                                             ⟬(36.000-30.000)*15%⟭ = 900 euro

Nel caso di operatori economici che hanno iniziato a sostenere costi del personale dopo il 1 giugno 2019 il contributo spettante è pari al 15% del 50% del costo del personale registrato nel periodo giugno - settembre 2020.

In tale caso trova applicazione quanto indicato nella FAQ 7. Quindi:

a = 60.000 euro (costo del personale giugno-settembre 2019)

b = 44.000 euro (costo del personale giugno-settembre 2020)

b/a = 73%

x= importo del contributo

 

50% di a = 30.000 euro

70% di a = 42.000 euro

valore del contributo x = ⟬(70% di a - 50% di a) * 15%⟭ + ⟬ b - (70% di a) * 25%⟭  = 

                                             ⟬(42.000-30.000)*15%⟭ + ⟬ (44.000-42.000)*25%⟭ =

                                                                       1.800   +  500 = 2.300

L'attività  dei codici ATECO di cui al punto 3.1 lettera c)  dei criteri attuativi deve essere regolarmente autorizzata. Inoltre alla data della domanda tale attività deve essere presente nella visura camerale, anche a titolo di attività secondaria.

Sono ammissibili soli i costi del personale per i quali si può dimostrare l'imputazione ai  codici ATECO di cui al punto 3.1 lettera c)  dei criteri attuativi, anche in base ai contratti stipulati e alle mansioni dichiarate.

Tutti i lavoratori assunti in forza di un contratto di lavoro subordinato, nel quale sia previsto un termine finale di durata del rapporto.

Rientra in tale categoria anche, ad esempio, il personale assunto con i contratti di apprendistato e di lavoro intermittente, purché sia definita, nel contratto stesso, la durata determinata del rapporto di lavoro.

Sono riconosciute le sole voci di spesa dettagliate nelle faq che precedono, purché il relativo costo sia stato effettivamente registrato e sostenuto dall’operatore economico  entro la data di presentazione della domanda (ad esempio trattamento di fine rapporto, purché effettivamente liquidato al dipendente).

Si fa riferimento all’operatore economico che ha iniziato a registrare e sostenere costi del personale assunto con contratto a tempo determinato (a qualsiasi titolo), per la prima volta dopo il 1 giugno 2019. Resta fermo quanto già disciplinato con faq n. 10 e 31.

Ai fini del calcolo è necessario individuare il momento in cui ho registrato e sostenuto per la prima volta costi del personale assunto con contratto a tempo determinato (a qualsiasi titolo):

a) se tali costi sono stati registrati e sostenuti, per la prima volta, in data successiva al 1 giugno 2019, il contributo sarà pari al 15% del 50% del costo del personale registrato e sostenuto nel periodo giugno-settembre 2020 (quindi, nell’esempio, tra il 20 giugno ed il 5 settembre 2020);

b) se tali costi sono stati registrati e sostenuti, per la prima volta, in data antecedente il 1 giugno 2019 (ad esempio, se nel 2019 ho registrato e sostenuto costi in rassegna tra il 1 gennaio ed il 15 aprile 2019 e nel solo mese di settembre 2019) il contributo andrà calcolato in funzione dei costi registrati e sostenuti nel periodo giugno-settembre 2019 (quindi, nell’esempio, nel solo mese di settembre 2019) e di quelli registrati e sostenuti nel periodo giugno-settembre 2020 (quindi, nell’esempio, tra il 20 giugno ed il 5 settembre 2020);

c) se tali costi sono stati registrati e sostenuti, per la prima volta, in data antecedente al 1 giugno 2019 (esempio: nel 2019 ho sostenuto costi in rassegna solo tra il 1 gennaio ed il 15 aprile 2019) e nel periodo giugno-settembre 2019 non ho registrato e sostenuto costi in rassegna, il contributo sarà pari al 15% del 50% del costo del personale registrato e sostenuto nel periodo giugno-settembre 2020 (quindi, nell’esempio, tra il 20 giugno ed il 5 settembre 2020).

FAQ FISCALI

Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta fiscale del 4 per cento a titolo d'acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, e con obbligo di rivalsa, sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Ai fini delle imposte sui redditi costituiscono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di una delle attività specificate nel seguente prospetto.

Attività che originano redditi di impresa commerciale:

1) Attività indicate nell’ art. 2195 c.c.
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
- Attività bancaria o assicurativa
- Altre attività ausiliarie delle precedenti
2) Attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano fra quelle precedentemente elencate
3) Sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne

4) Attività agricole che eccedono i limiti per la configurazione di reddito agrario, anche se non organizzate in forma di impresa

- Allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno
- Attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili se la superficie adibita alla produzione è superiore al doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste
- Attività connesse all’agricoltura
5) Attività agricole, anche se nei limiti per la configurazione di reddito agrario, qualora esercitate da società di capitali, S.n.c. e S.a.s.

1) Attività indicate nell’ art. 2195 c.c.
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
- Attività bancaria o assicurativa
- Altre attività ausiliarie delle precedenti
2) Attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano fra quelle precedentemente elencate
3) Sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne

4) Attività agricole che eccedono i limiti per la configurazione di reddito agrario, anche se non organizzate in forma di impresa

- Allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno
- Attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili se la superficie adibita alla produzione è superiore al doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste
- Attività connesse all’agricoltura
5) Attività agricole, anche se nei limiti per la configurazione di reddito agrario, qualora esercitate da società di capitali, S.n.c. e S.a.s.

 In questo contesto il termine “impresa” non è riferibile alle sole aziende industriali, artigianali e commerciali (che si qualificano soggettivamente imprese commerciali con iscrizione nel registro delle imprese), ma anche a tutti quei soggetti (che non rivestono la qualifica giuridica di impresa e non risultano iscritti nel registro delle imprese) che conseguono, anche in via occasionale o marginale, redditi di natura (o di impresa) commerciale.

La ritenuta non si applica mai ai contributi corrisposti ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, conseguiti singolarmente o in forma associata.

I soggetti che applicano i regimi agevolati “dei minimi” e “forfettari” beneficiando di un’imposta sostitutiva dell’Irpef non sono soggetti a ritenute d’acconto.

La ritenuta si applica anche alle imprese agricole, ad eccezione di quelle titolari di solo reddito agrario

FAQ SPECIFICHE - OPERATORI AGRITURISTICI

Le spese relative agli oneri previdenziali INPS non sostenute non vanno mai ricomprese nella richiesta di contributo. Se alcune delle spese imputabili al periodo giugno-settembre 2020 non sono state sostenute in quanto i termini fissati dalla normativa per il relativo pagamento risultano ampiamente oltre la scadenza del bando, al fine di un confronto omogeneo possono essere omesse, relativamente al 2019, le medesime voci di spesa riferite agli stessi mesi.

Sono ammissibili solo i costi per l'attività agrituristica, non quelli per l'attività agricola.
Ai fini del calcolo dei valori da indicare in domanda e dei successivi controlli,  nei casi in cui nella lettera di assunzione sia specificata la mansione pertinente all'agritur la comunicazione stessa supporta la corretta attribuzione. Tuttavia nel caso di impiego promiscuo di una persona occupata a mansioni agricole e a mansioni nell'agritur, deve essere documentata la parte imputata all'agritur e quindi ammissibile ad agevolazione. I costi del personale dell’attività agrituristica sono desunti dalle scritture contabili, nello specifico dalle registrazioni presenti sui registri IVA relativi al periodo oggetto di osservazione.