Maggiorazioni applicabili
a) 15% se il progetto comporta il verificarsi di questa condizione: la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell’accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili
b) 10% nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito
c) 5% se il progetto comporta il verificarsi di questa condizione: nel caso di sviluppo sperimentale, se i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito
Per le lettere a) e c) valgono le seguenti condizioni:
- la collaborazione effettiva deve avvenire fra almeno due imprese che sono in posizione di autonomia l’una rispetto alle altre, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione d’impresa;
- il subappalto non è considerato quale collaborazione effettiva
- in un progetto di collaborazione, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati