Provincia autonoma di Trento

ANTICIPAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE AI LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO

Anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale assistita dalla garanzia pubblica del fondo speciale Confidi a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’epidemia COVID-19 - MISURA SCADUTA

 
IN COSA CONSISTE

Il lavoratore sospeso dal lavoro a causa della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa a causa dell’epidemia COVID-19 ed in attesa di ricevere i trattamenti di cassa integrazione da parte dell’INPS, può richiedere alla propria banca - se convenzionata - o ad altra banca convenzionata l’anticipazione delle somme che gli sono dovute

Si tratta di un'anticipazione di una parte delle somme dovute dall’INPS che la banca eroga al lavoratore, garantendo a quest'ultimo ed alla propria famiglia la necessaria liquidità, in attesa delle procedure di autorizzazione e di erogazione dei trattamenti dovuti da parte dell’INPS.

La banca ottiene il rimborso delle somme anticipate nel momento in cui l’INPS, al termine del procedimento autorizzativo, eroga le somme dovute a titolo di cassa integrazione.

 per maggiori informazioni sulle modalità operative di accesso all'anticipazione

 

I REQUISITI PER FARE DOMANDA DI ANTICIPAZIONE
   
REQUISITO 1

REQUISITO DEL LAVORATORE

Il lavoratore che effettua la richiesta di anticipazione deve essere sospeso dal lavoro, a zero ore o anche non a zero ore, a causa dell’epidemia COVID-19 e deve essere in attesa di ricevere i trattamenti di cassa integrazione di competenza dell’INPS, ossia: 
- cassa integrazione ordinaria
- cassa integrazione in deroga
- assegno ordinario  FIS  (fondo integrazione salariale)
- assegno ordinario del Fondo di solidarietà del Trentino

REQUISITO 2

REQUISITO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro deve aver fatto richiesta all’INPS per cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, assegno ordinario FIS (Fondo integrazione salariale), oppure assegno ordinario del Fondo di solidarietà del Trentino, e il lavoratore che richiede l'anticipazione deve essere compreso tra i lavoratori per i quali è stata effettuata la richiesta.

  
L'AMMONTARE DELL’ANTICIPAZIONE

L’ammontare dell’anticipazione è pari a 1.400 euro, riferita ad una sospensione della durata di 9 settimane ed a zero ore. Tale importo è riproporzionato se la sospensione dal lavoro è inferiore o non riguarda l’intero orario di lavoro. L’importo viene replicato per gli eventuali periodi di sospensione dell’attività successivi alle prime 9 settimane.

  
GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Per ottenere l’anticipazione, il lavoratore deve impegnarsi a:

  • restituire alla banca gli importi che l’INPS verserà sul suo conto corrente una volta terminata la procedura burocratica di autorizzazione e di erogazione della cassa integrazione
  • non modificare il proprio conto corrente già comunicato all’INPS fino al pagamento della cassa integrazione da parte dello stesso istituto. Qualora non spetti alcun ammortizzatore o INPS non si pronunci entro 7 mesi dall’anticipazione della somma da parte della banca, la stessa richiederà al lavoratore (e al datore di lavoro se il rapporto di lavoro è ancora in essere) la restituzione - se possibile - delle somme anticipate.

  

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il lavoratore effettua la domanda di anticipazione presso la propria banca - se convenzionata - o ad altra banca convenzionata utilizzando i moduli messi a disposizione dalla stessa.

   

MISURA SCADUTA
Non è più possibile presentare domanda
DOCUMENTI
    Protocollo d'intesa
RIFERIMENTI DI LEGGE
    Deliberazione della Giunta provinciale n. 736 del 29 maggio 2020
    Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, art. 10