Provincia autonoma di Trento

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FAQ REQUISITI

La domanda può essere presentata dall’associazione tra professionisti nonché dai singoli professionisti, senza dipendenti, qualora per questi venga rispettivamente soddisfatto il requisito previsto dal punto 2.1 lettera a) dei Criteri con riferimento alla prevalenza del reddito dell’attività oggetto della domanda.

Esempio: Tizio, Caio e Sempronio sono tre avvocati che hanno costituito un’associazione di professionisti. Il reddito di Tizio deriva al 70% dall’attività autonoma, al 20% dall’attività associativa, mentre il restante 10% da rendita. Il reddito di Caio deriva al 100% dall’attività associativa. Infine il reddito di Sempronio deriva al 40% da attività autonoma, mentre il restante 60% dall’attività associativa.

Soltanto Tizio può quindi presentare autonomamente domanda di contributo perché viene rispettato il vincolo.

Non possono presentare domanda di contributo gli operatori economici che, indipendentemente dal codice ATECO registrato, svolgono l’attività primaria di gestione di impianti a fune e che potrebbero presentare domanda ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) del DL 41/2021 (Decreto Sostegni). Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione provinciale rileva infatti l’effettivo esercizio primario dell’attività di impianto a fune, anche nel caso di codice ATECO diverso dal 49.39.01 (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si richiama il codice ATECO 49.39.09).

Sì, è sufficiente avere un’unità operativa attiva al 31 dicembre 2020 sul territorio provinciale. In particolare, ai fini della determinazione del contributo, per il calcolo del numero di addetti e dei costi sostenuti al netto degli importi agevolati, si fa riferimento alle sole unità operative sul territorio provinciale.

Si intende l’iscrizione attiva nel Registro delle Imprese (Camera di commercio) o partita iva attiva per coloro che non sono obbligati all’iscrizione, al momento della presentazione della domanda.

Sì, limitatamente all’IVA imputata alle voci di costo B7, B8, B9.

Il codice ATECO che deve essere riportato nell’anagrafica della domanda è quello relativo all’attività prevalente.

Tra gli eventi che possono aver determinato la sospensione dell’attività economica, per almeno 90 giorni nel periodo 01.11.2018-30.04.2019 così come previsto al punto 2.1 lettera g) dei Criteri, rientrano cause che non consentono di svolgere l’attività e che hanno carattere di non imputabilità, come ad esempio incendi o altri eventi naturali. Non rientrano in questa fattispecie eventi tipo chiusure per ristrutturazione, sospensioni per necessità personali dell’imprenditore, altri eventi di natura economica/finanziaria.

Sì, il contributo è concesso ai sensi della sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm. ii. nei limiti e alle condizioni ivi previste.

L’impresa non deve trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

  1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Sono fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese contemplate nel regime Temporary Framework. Tali deroghe consentono di concedere gli aiuti alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Vengono conteggiati 1 ULA ciascuno i familiari coadiutori ovvero quei collaboratori familiari che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza per i quali vi è l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale. Sono esclusi i familiari collaboratori a titolo occasionale, per i quali non vi è obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale.

No, il requisito della prevalenza del reddito non opera nei confronti degli operatori economici neocostituiti senza addetti.

FAQ MISURA CONTRIBUTIVA

Si, puoi presentare la domanda di contributo anche con riferimento alla nuova attività commerciale (nell’ambito della medesima partita Iva) ed in tal caso, fermo restando i requisiti richiesti, il grave danno verrà calcolato con riferimento al volume complessivo di tutte le attività esercitate. Se l’attività viene fatta in più unità operative questo comporterà l’innalzamento dei massimali nel caso di contributo a copertura dei costi.

Vanno imputati i costi del periodo al netto di eventuali crediti d’imposta riconosciuti dallo Stato per l’emergenza COVID relativi al medesimo periodo.

Tutti i lavoratori assunti in forza di un contratto di lavoro subordinato, nel quale sia previsto un termine finale di durata del rapporto.

Rientra in tale categoria, ad esempio, il personale assunto con i contratti di apprendistato e di lavoro intermittente, purché sia definita, nel contratto stesso, la durata determinata del rapporto di lavoro.

Si, purchè relativi a lavoratori assunti in forza di un contratto di lavoro intermittente, in cui sia definita la durata determinata del rapporto di lavoro e per un impiego totale sul territorio provinciale di almeno 45 giorni continuativi di lavoro effettivo nel periodo di osservazione.

Non lo considero relativamente al periodo di aspettativa/permessi non retribuiti.

Ai fini della maggiorazione di contributo prevista per l’assunzione di personale a tempo determinato, devi considerare il numero di contratti di personale a tempo determinato assunto ed operante sul territorio provinciale per almeno 45 giorni continuativi nel periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021.

In tali giorni il dipendente deve risultare in servizio effettivo, pertanto nel calcolo:

  • sono da considerare i giorni di ferie, riposi, malattia, festività, infortunio, maternità, permessi retribuiti nonché i giorni lavorati in smart working;
  • non sono da considerare i giorni di cassa integrazione, le aspettative non retribuite, i permessi non retribuiti, ovvero i giorni in cui non è stata prestata l’attività lavorativa a causa di eventi/casistiche eccezionali. Nel caso di contratto di lavoro intermittente o a chiamata rilevano soltanto i giorni in cui la persona ha prestato la propria attività lavorativa.

Sono esclusi i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale.

Sono altresì esclusi gli studenti con contratto di formazione nonché gli interinali in quanto assunti dall’agenzia di somministrazione.

Di seguito si riporta un esempio.

L’operatore economico ALPHA ha assunto il 1 ottobre 2020 una persona con contratto a tempo determinato full-time (Tizio). Il 1 marzo 2021 ha invece assunto una persona con contratto a tempo determinato con part-time al 70% (Caio). Infine, il 1 aprile 2021 ha assunto una persona con contratto a tempo determinato con part-time al 60% (Sempronio).

L’operatore economico potrà richiedere la maggiorazione come segue:

Tizio: 1 (87 gg effettivi di lavoro x 100%) + Caio: 0,70 (45 gg effettivi di lavoro x 70%) + Sempronio: 0 (0 x 60%) = 1,7 persone

Si riportano di seguito le tabelle esemplificative per il calcolo del requisito dei 45 giorni effettivi.

TIZIO
Periodo Lavoro

Riposo -
 Festività

 

Ferie Malattia Cassa integrazione Totale gg in servizio effettivo
Ottobre 2020

20

 

9 0 0 2 29
Novembre 2020 0 0 0 0 30 0
Dicembre 2020 0 0 0 0 31 0
Gennaio 2021 0 0 0 0 31 0
Febbraio 2021 20 8 0 0 0 28
Marzo 2021 19 8 4 0 0 31
Aprile 2021 16 9 2 1 2

28

 

Totale giorni effettivi (>45): 87
CAIO
Periodo Lavoro Riposo Ferie Malattia Cassa integrazione Totale gg in servizio effettivo
Marzo 2021 30 1 0 0 0 31
Aprile 2021 12 2 0 0 16 14
Totale giorni effettivi (>45): 45

 

SEMPRONIO
Periodo Lavoro Riposo Ferie Malattia Cassa integrazione Totale gg in servizio effettivo
Aprile 2021 30 0 0 0 0 31
Totale giorni effettivi (>45): 31

No. All’atto di compilazione della domanda di contributo, il dichiarante decide per quale misura contributiva sottoporre la domanda. L’importo di contributo è quindi quello indicato nella domanda stessa. Si consiglia di fare una simulazione prima di decidere se optare per il contributo per i costi sostenuti, piuttosto che per il contributo forfettario.

Dovrai allegare l’attestazione alla domanda di contributo, soltanto se hai optato per il contributo per i costi sostenuti. Se invece hai optato per il contributo forfettario non serve l’attestazione della perdita e dei costi.

Se hai rinunciato al contributo “Grandi Perdite”, in sede di presentazione di domanda non devi dichiarare di aver percepito il relativo contributo e pertanto non dovrai sottrarre questo importo dall’ammontare del contributo richiedibile.

Nel caso in cui il contributo fosse stato liquidato, devi averlo già restituito, per non computarlo.

L’importo che dovrai sottrarre è quello che ti è stato erogato da parte dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il contributo a valere sull'art. 1 del D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni” e da parte della struttura provinciale per quanto riguarda le misure provinciali “Grandi perdite” (solamente per quanto riguarda l’importo di competenza del periodo di osservazione) e “Misure a sostegno dell’ambito dello spettacolo”.

Nel caso in cui il contributo previsto dal citato “Decreto Sostegni” è stato richiesto sotto forma di credito di imposta, l’importo che dovrai sottrarre è quello riportato nella comunicazione di riconoscimento del contributo dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione va sottratto solo il contributo relativo all’art. 1 del D.L. 41/2021 (1^mensilità), non la successiva integrazione del decreto Sostegni Bis.

Si, ma solo in caso di trasferimento totale d’azienda successivo al 1° novembre 2018. La domanda non può essere presentata in caso di trasferimenti parziali o di trasferimenti di rami d’azienda.

Ai fini della presentazione della domanda il richiedente può scegliere alternativamente:

  • di essere considerato come un operatore economico neo costituito;
  • di indicare la data di avvio attività del soggetto preesistente (o di uno di questi se più di uno). In questo caso i requisiti previsti al punto 3.1 lettera c), d) e e) dei Criteri (volume di attività 2020, il danno subito in conseguenza del perdurare del COVID e il calcolo dei numero di addetti) si riferiscano anche al soggetto preesistente (o alla sommatoria di questi se più di uno).

Si riporta di seguito un esempio di calcolo del numero degli addetti nel caso in cui l’operatore economico abbia indicato come data di avvio attività quella del soggetto preesistente. 

L’impresa ALPHA ha come data di avvio attività il 15 maggio 1970, mentre ha come dipendenti TIzio (full time)  e Caio (part time 60%).

L’impresa BETA avvia la propria attività il 1 ottobre 2020, acquisendo la totalità di ALPHA, tenendo in essere il contratto di Tizio ed assumendo Sempronio (part time 80%).

 

Periodo TIZIO CAIO SEMPRONIO
Novembre 2019 30    
Dicembre 2019 31    
Gennaio 2020 31    
Febbraio 2020 29    
Marzo 2020 31    
Aprile 2020 30    
Maggio 2020 31    
Giugno 2020 30 30  
Luglio 2020 31 31  
Agosto 2020 31 31  
Settembre 2020 30 30  
Ottobre 2020 31   31
Valore da considerare 366/366 = 1 122/366 = 0.33 31/366 = 0.08
% tempo lavoro 100% 60% 80%
Addetto 1 0.19 0.06
Totale 1.25

NB: il calcolo dell’unità lavorativa va troncato al secondo decimale.

Se la scissione ha dato origine a due soggetti nuovi, entrambi si devono considerare neocostituiti, in quanto la data di avvio attività è successiva al 1° settembre 2020. Se dalla scissione è nato un solo soggetto (ovvero la tua società) e quello scisso è rimasto attivo:

  • il primo, è un operatore neo costituito e può presentare domanda in quanto tale;
  • il secondo, (il soggetto originario) può presentare domanda riducendo gli eventuali valori riferiti alla domanda (volume attività e danno).

Tra gli obblighi è previsto il pagamento dei costi esposti, tale situazione deve essere certificata da uno dei soggetti individuati dai criteri (v. punto 7 1 lettera b). Considerando che le verifiche relative agli obblighi partiranno a gennaio 2022, è necessario che i pagamenti siano stati effettuati, preferibilmente entro i termini di scadenza delle fatture, e comunque entro il 31.12.2021. Il costo relativo al TFR di competenza, ad es. potrà essere inserito qualora relativo a personale al quale potrà essere liquidato entro la predetta data.

Il pagamento deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale da conto intestato al soggetto beneficiario. Sono pertanto esclusi i costi collegati a pagamenti effettuati in contanti per qualsiasi importo.  

Le operazioni esenti devono essere incluse nel calcolo del “volume di attività” [punto 2.1, lett. e)], anche nel caso di richiedente che abbia optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai fini IVA, prevista dall’art. 36 bis del DPR 633/72, così come in tutti i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA. In tal caso, gli importi delle operazioni esenti, sempre rilevanti ai fini della determinazione del “Volume di attività”, vanno determinati con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, tenendo conto di quanto risultante dalle scritture contabili e fiscali obbligatorie tenute ai fini IVA, piuttosto che ai fini delle imposte sui redditi, in caso di dispensa dagli obblighi di registrazione ai fini IVA

Nel caso di operazioni la cui imposta è determinata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con l'applicazione del regime del margine, il volume delle attività deve essere quantificato considerando nel calcolo l'importo delle operazione al lordo dell'IVA, in entrambi i periodi di confronto riportati al punto 2.1 lettera g. dei criteri

FAQ FONDO MONTAGNA

Se ti configuri quale impresa turistica di comprensorio sciistico, come definiti nell'ambito della deliberazione 842 del 24 maggio 2021, avente i requisiti di cui all'Allegato A del provvedimento, al momento della presentazione della domanda per il contributo fondo perduto 2021 (art. 5 della LP 3/2020 come modificato dalla LP 7/21) ti saranno chieste ulteriori informazioni necessarie (punto 5.6 Criteri) e di cui si terrà conto al fine di ulteriori integrazioni contributive connesse alla misura introdotta dall'art. 2 del DL 41/2021 (Fondo Montagna).

Nota Bene: non vi saranno altre procedure di domanda per ottenere i contributi fondo montagna e quindi se non fai domanda per questi contributi provinciali sarai automaticamente escluso anche dal fondo montagna (fatta eccezione per maestri di sci e società che gestiscono impianti funiviari)

No.  L'impresa turistica di comprensorio sciistico, come definiti nell'ambito della deliberazione  842 del 24 maggio 2021, avente i requisiti di cui all'Allegato A del provvedimento, che intende beneficiare di possibili integrazioni derivanti anche da trasferimenti statali, è tenuta a compilare la domanda per il contributo fondo perduto 2021 e l'apposita sezione ivi prevista ai fini dell'applicazione della misura statale di cui al DL 41/2021 (sarà in particolare richiesto di selezionare il comune appartenente al comprensorio sciistico e il codice Ateco dell'attività svolta).

No. Può beneficiare solo l'operatore economico, avente i requisiti di cui all'Allegato A del provvedimento, che si configura come impresa turistica di comprensorio sciistico come definiti nell'ambito degli Allegati B e C della deliberazione 842 del 24 maggio 2021.

Si, basterà selezionare il campo NO.

FAQ OBBLIGHI E REVOCHE

Per verificare il mantenimento dei vincoli occupazionali, nel caso di inizio attività a partire da novembre 2019, si deve prendere a riferimento il numero di addetti del periodo compreso tra il 1 novembre 2021 e il 31 ottobre 2022 e dividerlo per il numero di addetti compreso tra la data di inizio attività e il 31 ottobre 2020. Il risultato ottenuto deve essere maggiore o uguale al rapporto ottenuto tra il valore medio del volume attività del periodo 1 novembre 2021 - 31 ottobre 2022 ed il valore medio del volume di attività del periodo compreso tra il 31 ottobre 2020 e la data di inizio attività.

In alternativa alla riduzione del volume di attività è tollerato un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero degli addetti.

Si riporta di seguito un esempio.

Data inizio attività: 1 marzo 2020

  ULA Valore Medio Volume Attività
Periodo 1 novembre 2021 - 31 ottobre 2022 20.5 110
Periodo 1 marzo 2020 - 31 ottobre 2020 26 150
  A = 20.5/26 = 0.78 B=110/150 = 0.73

Nel caso di specie il vincolo occupazionale viene rispettato in quanto 0,78 è maggiore di 0,73.

NB. Per il calcolo del volume di attività si rimanda al punto 2.1 lett. g) dei Criteri.

Dovrai indicare il numero di addetti riportati nel Libro Unico al momento di presentazione della domanda, tenendo quindi conto di eventuali part time e full time, nonchè titolari, soci della società, nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale.

Sì. Se chiudi l’attività prima del 31.12.2022 sei tenuto a comunicarlo immediatamente ad APIAE/Servizio Agricoltura che procederanno alla revoca per mancato rispetto degli obblighi.

L'affitto d'azienda è contemplato solo nei confronti di un operatore economico avente un'unità operativa nel territorio provinciale, e qualora l'affittuario si assuma l'impegno a rispettare gli obblighi. In caso di mancato rispetto degli obblighi, verrà disposta la revoca del contributo precedentemente concesso. 

FAQ SPECIFICHE PER IL SETTORE AGRICOLO

Sì, purché l’impresa sia iscritta alla sezione speciale agricola della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

L’operatore economico può scegliere fra una delle attività che esercita anche se non prevalente. In caso di più attività i requisiti per l’accesso riferito al volume di attività sarà verificato in riferimento all’attività scelta per l’agevolazione. Il requisito del numero degli addetti sarà calcolato sull’impresa complessiva.

 Sì. La fattoria didattica rientra nella definizione di impresa agrituristica.