Danno in conseguenza al perdurare del COVID-19 nella stagione invernale
Per "Danno in conseguenza al perdurare del COVID-19 nella stagione invernale" si intende un calo del volume di attività pari almeno al 30% nel periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021 rispetto al periodo 1 novembre 2018 - 30 aprile 2019.
Attenzione
Se hai avviato l'attività dopo l’1 novembre 2018, dovrai confrontare il valore medio mensile registrato nel periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di novembre 2020 (rilevano i mesi successivi a quello di inizio attività). Per data di “inizio attività” si intende la data risultante dalla Camera di Commercio ovvero la data coincidente con l’effettivo inizio, come documentato dai ricavi.
Se hai sospeso l’attività per almeno 90 giorni nel periodo 1 novembre 2018 - 30 aprile 2019 a causa di inutilizzabilità dell’unità operativa per evento straordinario non dipendente dalla tua volontà o a causa della calamità dichiarata con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 o per sospensione temporanea dell'intera attività comunicata tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive, per determinare il calo del volume di attività dovrai confrontare il valore medio mensile registrato nel periodo 1 novembre 2020 - 30 aprile 2021 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di novembre 2020 (rilevano i mesi successivi a quello di riavvio dell’attività).
Per il settore agricolo il danno deve essere riferito all’attività per cui si chiede il contributo con riferimento al codice ATECO.”