Cumulabilità dell'indennità
L’indennità è cumulabile con:
- l’assegno ordinario di invalidità
- le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017 e ss.mm.
- le entrate da attività agricola purché il volume d'affari annuale, per gli anni 2020 e 2021, sia inferiore o uguale a 7 mila euro
- l’Assegno unico provinciale richiesto ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 301/2021 (cd “attualizzazione”)
- altre prestazioni di sostegno al reddito nazionali o provinciali (es. NASPI, DISCOLL, …)