Provincia autonoma di Trento

INTEGRAZIONE AL REDDITO PER LAVORATORI SOSPESI

Integrazione al reddito a favore di lavoratori sospesi dal lavoro a seguito dell’interruzione parziale o totale delle attività collegata all’emergenza COVID-19. Presenta domanda a partire dalle ore 12 del 7 febbraio 2022 ed entro le ore 12 del 31 maggio 2022 per le ore di sospensione maturate nel secondo semestre 2021 o riferite all’intera annualità 2021 - MISURA SCADUTA

   
IN COSA CONSISTE

Si tratta di un sostegno economico aggiuntivo rispetto alle integrazioni salariali quali la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), per gli operai dell'agricoltura (CISOA), la CIG in deroga o gli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro. 

Consulta l’ Avviso , scaricabile dalla sezione DOCUMENTI.

  

I REQUISITI DEL LAVORATORE

Il lavoratore che desideri inoltrare domanda deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

  • deve aver maturato almeno 300 ore di sospensione. Ricordiamo che, per il raggiungimento di tale soglia, non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Il calcolo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale è dato applicando la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro effettuato rispetto all’orario contrattuale a tempo pieno.

    In particolare:

    - se ha già maturato il requisito delle 300 ore nel primo semestre e ha beneficiato del sostegno al reddito relativo, potrà presentare domanda per il secondo semestre (1 luglio 2021 -31 dicembre 2021), a prescindere dal numero di ore di sospensione maturate in tale secondo semestre; mentre non potrà richiedere un’integrazione per eventuali ulteriori ore di sospensione riferite al  primo semestre e non inserite nella precedente domanda; 
       
    - in alternativa, se ha maturato almeno 300 ore di sospensione totali con riferimento all’intero anno, può presentare una richiesta riferita all’intera annualità 2021;  nel caso di variazione di orario di lavoro, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi dell’intero anno.
       

  • deve essere stato impiegato presso una sede legale/operativa del datore di lavoro localizzata in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l’integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, deve essere residente in Provincia di Trento alla data del 28 gennaio 2022 e aver svolto l’attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia stato assegnatario di analogo intervento erogato dall’Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui ha svolto l’attività lavorativa.
       

Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore abbia usufruito, nel 2021, dei benefici dell’attualizzazione della quota A dell’Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall’art. 25 della legge provinciale n. 3/2020.

    

L’AMMONTARE DELL’INTEGRAZIONE AL REDDITO

L’importo orario dell’integrazione è fissato in due soglie, calibrate sull’importo massimo dell’assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:

  • a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all’importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 pari a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,50 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro;
  • a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall’INPS, per il 2020 superiore a 2.159,48 euro, sono corrisposti 1,00 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro.

Il sostegno al reddito è liquidato in un’unica soluzione mediante versamento sul conto corrente indicato in domanda, per l’importo lordo spettante. Si precisa infatti che l’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini della relativa tassazione.

La domanda è esente da imposta di bollo.

   

TERMINI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il lavoratore presenta domanda esclusivamente online a partire dalle ore 12.00 di lunedì 7 febbraio 2022 ed entro le ore 12.00 di martedì 31 maggio 2022 attraverso la piattaforma informatica dedicata.

Per presentare la domanda il lavoratore deve essere in possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)  Richiedi SPID

   

   

MISURA SCADUTA
Non è più possibile presentare domanda

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DOCUMENTI
    AVVISO Integrazione al reddito
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    ATTESTAZIONE DATORI DI LAVORO II SEMESTRE 2021
RIFERIMENTI DI LEGGE
    Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2
    Deliberazione della Giunta provinciale n. 83 del 28 gennaio 2022