FAQ Bonus Vacanza
RESIDENZA e luogo di vacanza
NO, il bonus spetta solo per vacanze fatte in una struttura ricettiva situata in Trentino.
NO.
Possono fare domanda le persone fisiche residenti nel territorio della Provincia.
Il requisito della residenza è indispensabile, quindi non possono ricevere il bonus coloro che sono domiciliati o dimorano in Trentino senza essere residenti
NO.
Il bonus spetta solo a chi fa la vacanza in una struttura ricettiva situata in Trentino
NO, alla fidanzata non spetta il bonus in quanto non residente
NO, il bonus spetta, se ci sono anche gli altri requisiti, solamente ai residenti in Trentino
Tempistiche varie
Per tutte le vacanze fatte dal 1 luglio fino al 30 novembre che durino almeno per tre notti di pernottamento o sette notti.
SI.
Il bonus è riconosciuto purché siano stati fatti almeno tre pernottamenti a partire dal 1 luglio, quindi nelle notti fra il 1 e il 2 luglio e con check out al 4 luglio.
Esempi: vacanza dal 28 giugno al 4 luglio, il bonus SPETTA
Vacanza dal 18 giugno al 2 luglio, il bonus NON SPETTA
Allo stesso modo si calcola il bonus per vacanze di almeno 7 notti
SI. Spetta se ho fatto almeno tre notti in novembre, quindi se il periodo comprende almeno le notti dal 28 novembre in poi
SI, ho tempo fino al 10 dicembre poi il portale sarà disattivato.
Se ho pernottato almeno tre notti nello stesso rifugio SI, altrimenti NO.
Chi ha diritto al bonus
NO: il bonus spetta solo se l’albergatore o la struttura ricettiva ha fatto pagare la quota per il bambino
NO: se la vacanza non è stata pagata non spetta il bonus
Devo avere la fattura della struttura ricettiva con l’indicazione di tutti i dati fiscali della struttura stessa,
Sulla fattura deve essere riportato inoltre:
- il mio codice fiscale;
- il numero delle persone per cui ho pagato
- il numero di notti, minimo tre per ciascuno, che ho fatto in vacanza, o in alternativa la data di arrivo e di partenza
- la quietanza di pagamento
Ricorda di procurarti anche una marca da bollo di 16,00 euro
SI se tutti hanno pagato la quota di vacanza;
se qualcuno ha avuto una gratuità NON riceve il bonus
L’intestatario della fattura può fare domanda anche per l’altro: sempreché entrambi siano residenti in Trentino in questo caso il richiedente deve dichiarare in domanda anche il codice fiscale del fidanzato/a o del compagno/a , dovrà far compilare al compagno/a o fidanzato/a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed allegare il suo documento di identità (scaricabile dal sito)
SI
uno dei tre deve essere intestatario della fattura: sulla fattura devono essere riportati il numero dei paganti e il numero dei pernottamenti;
gli altri due amici devono compilare anche cumulativamente la dichiarazione sostitutiva ed allegare un documento di identità con cui dichiarano di aver fatto la vacanza con il richiedente
Valore del Bonus e altre parti economiche
SI, ma il bonus non può superare quanto pagato per la vacanza, quindi anche se in teoria spettano 400 Euro, in pratica sono liquidati 380 Euro
SI, è previsto dalla legge Italiana.
NO, va messa una marca da bollo per ogni domanda, anche se viene fatta per più beneficiari.
SI, i due bonus sono cumulabili
Per ogni periodo di vacanza
SI
Strutture “eleggibili”
- gli esercizi alberghieri,
- gli esercizi di affittacamere,
- gli esercizi rurali,
- i bed and breakfast,
- le case e gli appartamenti per vacanze,
- gli ostelli per la gioventù,
- le case per ferie,
- gli alberghi diffusi,
- le strutture ricettive all'aperto,
- gli esercizi agrituristici,
- i rifugi alpini ed escursionistici.
NO, gli alloggi non sono previsti dalla legge
DIPENDE: se la malga è registrata come un esercizio rurale o come un agriturismo può dare diritto al bonus, se invece è iscritta come alloggio turistico NO.
E’ quindi opportuno che ciascuno verifichi presso la struttura prima di fare la vacanza che tipologia ricettiva è.
NO: tutte le strutture ricettive del Trentino, ad eccezione degli alloggi turistici, danno diritto ad ottenere il bonus vacanza trentino