CONSULTA LE FAQ
RENDICONTAZIONE
Il termine di completamento degli investimenti agevolati è il 30 giugno 2022, mentre il termine per la rendicontazione è il 31 agosto 2022, come da ultimo prorogati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 918 del 28 maggio 2021.
I moduli della rendicontazione possono essere presentati sia dall’impresa beneficiaria che da altre persone che hanno seguito l’istanza (es. commercialista o tecnico incaricato) senza necessità di delega.
La rendicontazione con la modulistica illustrata nella FAQ n. 4 può essere inviata al seguente indirizzo pec di APIAE: apiae.incentivi@pec.provincia.tn.it .
Per tutti gli investimenti (sia immobiliari che mobiliari) è necessario presentare:
- il modulo di rendicontazione a firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa, secondo il fac-simile in formato pdf compilabile;
- modulo con comunicazione degli estremi per l’accredito su c/c bancario, secondo il fac-simile in formato pdf compilabile;
- l’attestazione di verifica di un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, o di un CAT - HUB ovvero società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria, secondo il fac-simile in formato pdf compilabile;
- l’elenco riepilogativo dei beni/opere e dei relativi documenti di spesa, quale allegato parte integrante dell’attestazione di verifica di un professionista. Per tale elenco è disponibile un fac-simile in formato elettronico (.ods e .xls) da compilare con l’elenco di tutti i documenti di spesa a giustificazione dell’investimento sostenuto. Tale elenco deve essere convertito in formato pdf e firmato dallo stesso professionista che sottoscrive l’attestazione di verifica e presentato sia in formato statico (pdf firmato) che elettronico (.ods o .xls).
Per gli investimenti immobiliari con opere è necessario presentare inoltre:
- la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, secondo il fac-simile in formato pdf compilabile;
- gli elaborati progettuali con calcolo superfici intervento/i relativi alle opere realizzate firmati e timbrati da un tecnico abilitato. In caso di modifica con opere dell'impianto distributivo interno oppure nel caso di interventi di nuova costruzione, si richiede lo stato di raffronto della situazione ante e post intervento/i.
Questa documentazione non è necessaria in caso di sola installazione di impianti senza opere, come meglio spiegato nella FAQ n. 20.
Per l’acquisto di parcheggi o terreno per parcheggi è necessario presentare inoltre:
- la dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, secondo il fac-simile in formato pdf compilabile;
- copia semplice dell’atto di acquisto (atto di compravendita, atto di trasferimento da procedure concorsuali o da vendite forzate) regolarmente registrato o del contratto di leasing nonché di tutte le eventuali appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene immobile locato, regolarmente registrati.
Nel caso di un numero massimo di 3 documenti di spesa, l’attestazione di verifica di un professionista può essere sostituita dal solo elenco riepilogativo dei beni/opere e dei relativi documenti di spesa, nonché da copia dei documenti di spesa. L’elenco riepilogativo, redatto secondo il fac-simile in formato elettronico (.ods e .xls), deve essere convertito in formato pdf e firmato dal titolare o legale rappresentante dell’impresa e presentato sia in formato statico (pdf firmato) che elettronico (.ods o .xls).
Per l’attestazione dell’avvenuto pagamento, il titolare o legale rappresentante dell’impresa può allegare copia dei documenti attestanti i pagamenti oppure barrare, all’interno del modulo di rendicontazione, la dichiarazione dell’avvenuto pagamento delle spese sostenute come previsto al punto 8.3 comma 1.
In presenza di più tipologie di investimento realizzate, deve essere compilato il foglio corrispondente nel file elenco riepilogativo dei beni/opere e dei relativi documenti di spesa. Infatti, tale file si compone di 3 fogli:
- il primo foglio, denominato “Tipologia A”, deve contenere i documenti di spesa riferiti agli interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare ad alloggio dell’ospite;
- il secondo foglio, denominato “Tipologia B”, deve contenere i documenti di spesa riferiti agli interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell’ospite o spazi ad esse funzionali;
- il terzo foglio, denominato “Tipologia C”, deve contenere i documenti di spesa riferiti agli interventi di completamento e adeguamento della struttura ricettiva in funzione dell’offerta turistica.
La spesa sostenuta per ciascuna tipologia deve essere separata dalle altre, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dal bando.
L’attestazione di verifica di un professionista è unica per domanda, indipendentemente dalle tipologie di intervento realizzate.
Gli elaborati progettuali devono contenere tutte le tipologie di investimento realizzate, suddivise a seconda della lettera a), b), c).
La dichiarazione di un tecnico è unica per domanda e al suo interno contiene 3 sezioni distinte, ognuna dedicata ad una tipologia di intervento. Il tecnico compila la/e sezione/i pertinente/i in relazione al tipo di investimento realizzato.
Il fac-simile in formato .ods/.xls si compone di 3 fogli, relativi alle 3 tipologie di intervento ammissibili da bando, indicate con le lettere a), b), c). Il professionista compila il foglio corrispondente a ciascuna tipologia di intervento realizzata.
Per ciascuna tipologia di intervento, il professionista divide i documenti di spesa in base alla tipologia di investimento, immobiliare o mobiliare. Per approfondimenti sulle differenze tra investimento immobiliare e mobiliare, si possono consultare le FAQ n. 10 e 11.
Va compilata una riga per ciascun documento di spesa: nel caso di acquisto di parcheggi o terreno per parcheggi si tratta del contratto di compravendita, nel caso di altri acquisti o lavori si tratta di fattura o contratto di leasing.
I dati da inserire sono:
- descrizione bene (fornire una descrizione esaustiva dell’oggetto della fattura);
- tipologia spesa (selezionare una delle opzioni presenti nel menù a tendina, corrispondenti all'oggetto della fattura)
- identificazione del documento di spesa (esempio, n. e data fattura, n. e data del contratto di leasing, n. di repertorio e data di sottoscrizione dell’atto di compravendita);
- fornitore;
- importo totale documento spesa e importo beni rendicontati; per approfondimenti, si può consultare la FAQ n. 8.
Nel caso di leasing, va indicata anche la data di consegna del bene nell’apposito spazio previsto nel foglio.
Nella colonna “IMPORTO TOTALE DOCUMENTO SPESA” va inserito l’importo imponibile riportato nel documento di spesa (es. imponibile in fattura). Nella colonna “IMPORTO BENI RENDICONTATI” va inserito l’importo per il quale si chiede l’erogazione del contributo, al netto di spese non ammissibili e pertanto non rendicontabili, ai sensi del punto 4.3 del bando.
Entrambi gli importi sono IVA esclusa.
La modulistica illustrata nella FAQ n. 4 può essere firmata con firma autografa, allegando una copia del documento d’identità. In alternativa, può essere firmata digitalmente.
Gli elaborati progettuali devono essere firmati digitalmente se inviati tramite pec.
L’investimento mobiliare si compone di mobili, arredi e attrezzature, inclusi sistemi informatici hardware e software.
L’investimento immobiliare si compone di:
- opere (da imprenditore edile, pavimentista, carpentiere, lattoniere, falegname, fabbro, serramentista, pittore, vetraio, ecc., sistemazioni esterne);
- impianti (elettrico, idraulico, termo-sanitario, allarme, antincendio, telefono e dati, ecc.);
- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico);
- acquisto di parcheggi o terreno per parcheggi (limitatamente alla tipologia C).
Le spese tecniche (di progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) sono ammissibili, nella misura massima dell’8% degli investimenti immobiliari realizzati (opere e impianti).
Ai sensi del punto 8.2 comma 8 del bando, sono consentite le variazioni al programma degli investimenti secondo le disposizione del punto 7.3.3 dei criteri di applicazione della LP 6/99, fatto salvo quanto sotto specificato per la compensazione di spesa.
Ai sensi del punto 9.3 del bando, è sempre ammessa la compensazione anche totale tra l’importo delle diverse iniziative nonché tra spese mobiliari e immobiliari.
Pertanto, all’interno della stessa tipologia di intervento (a-b-c) si può compensare l’importo tra la spesa immobiliare e mobiliare sostenuta, variando gli importi indicati in sede di domanda. Inoltre, è consentito compensare l’importo tra diverse iniziative.
Nel caso di indicazione errata in fase iniziale della tipologia di investimento, è possibile (oltre che opportuno) spostare l’investimento nella tipologia di intervento corretta.
Le compensazioni possono essere fatte nel limite dell’importo massimo ammesso a contributo in fase iniziale e nel rispetto dei limiti minimi e massimi di ciascuna tipologia (secondo la tabella del punto 5 del bando).
Le fatture non devono contenere nessun elemento particolare previsto dal bando (non ci sono CUP o diciture di riferimento al bando). Tuttavia è opportuno che la descrizione della fattura sia completa ed esaustiva, in modo da agevolare il professionista nella redazione dell’elenco riepilogativo dei beni/opere e dei relativi documenti di spesa, soprattutto in presenza di diverse tipologie di intervento.
I pagamenti devono essere effettuati a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. I documenti di pagamento devono pertanto riportare il numero e la data del documento di spesa quietanzato. Qualora tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una dichiarazione liberatoria del fornitore.
Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite compensazioni credito/debito
Sì, in tal caso la parte di spesa non regolarmente quietanzata deve essere decurtata dalla colonna “importo beni rendicontati”
È comunque possibile effettuare pagamenti di fatture emesse entro il 30 giugno 2022 anche successivamente, purché entro il termine massimo di rendicontazione fissato al 31 agosto 2022, come da ultimo prorogati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 918 del 28 maggio 2021.
Si, le compensazioni di spesa sono in ogni caso ammesse.
Sì, è possibile. Le compensazioni di spesa sono sempre ammesse anche tra le diverse tipologie di investimento, fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa previsti per ciascuna tipologia di investimento (A, B, C).
No, nel caso di installazione di impianti non compresi negli investimenti immobiliari (cioè in assenza di opere) non è necessario portare la documentazione tecnica (né dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale né elaborati progettuali con calcolo superfici intervento/i).
SPESE AMMISSIBILI
Sì, l’importante è che gli interventi siano distinti e siano realizzati con differente titolo abilitativo o altra documentazione presentata ai sensi della normativa urbanistica vigente (non di variante).
Solo in spazi esistenti e senza aumento di posti letto, ai sensi del punto 4.3 del bando.
Sì, l'intervento è ammissibile e può rientrare sia nella tipologia b) interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell’ospite o spazi ad esse funzionali che nella tipologia c) interventi di completamento e adeguamento della struttura ricettiva in funzione dell’offerta turistica in relazione all’attività sportiva, curativa, ricreativa e di svago.
Sì, a condizione che l’ampliamento della sala interessi spazi esistenti. In questo caso l’investimento rientra nella tipologia b) interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell’ospite o spazi ad esse funzionali.
Qualora l'ampliamento determini un aumento di volumetria o di superficie della struttura, l'intervento non è ammissibile sul presente bando.
L’ampliamento in termini di volumetria o superficie della struttura per attività ricettive esistenti è consentito solo per gli interventi che rientrano nella tipologia c) interventi di completamento e adeguamento della struttura ricettiva in funzione dell’offerta turistica in relazione all’attività sportiva, curativa, ricreativa e di svago.
Sì, a condizione che l’acquisto di case mobili sia finalizzato alla sostituzione di case mobili esistenti senza l'aumento di posti letto, ai sensi del punto 4.3 del bando. In questo caso l’investimento rientra nella tipologia a) interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare ad alloggio dell’ospite, nella voce “Case mobili” nella “Descrizione dell’investimento mobiliare”.
Sì, sono ammissibili e rientrano nella tipologia b) interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell’ospite o spazi ad esse funzionali. Inserire la sostituzione degli allestimenti mobili nella voce “Descrizione dell’investimento mobiliare - Altro”.
No, ai sensi del punto 4.3.1 del bando non sono ammissibili le spese relative agli alloggi del personale.
Di fatto possono beneficiare degli aiuti del bando solo gli esercizi di affittacamere o esercizi rurali con servizio di prima colazione agli alloggiati e non più del 70% dei posti letto in unità abitative dotate di autonoma cucina.
No, i veicoli non possono rientrare in nessuna delle tre iniziative ammissibili previste dal punto 3 del bando.
Sì, se sono serramenti esclusivamente della zona pernottamento degli ospiti, possono rientrare nella a) interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare ad alloggio dell’ospite, mentre se riguardano anche altri spazi possono rientrare nella tipologia b) interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell’ospite o spazi ad esse funzionali (sistemazione facciate).
Possono accedere al bando solamente le imprese di nuova costituzione che proseguono l’attività di strutture ricettive esistenti con relativa licenza (ad esempio tramite subentro o acquisizione) e hanno in progetto la loro riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo, nonché il loro adeguamento in funzione dell’offerta turistica, senza aumento di posti letto.
Al contrario non possono accedere al bando le imprese di nuova costituzione che prevedono la realizzazione di nuove strutture ricettive con aumento di posti letto.
Sì, per investimenti di importo fino a 300 mila euro (totale domanda) è ammessa anche la sola disponibilità dell’immobile (es. contratto di locazione) da parte del soggetto richiedente, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dal bando (non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate: 10 anni per beni immobili; 5 anni per beni mobili di importo superiore a 250 mila euro; 3 anni per altri beni mobili.
Sì, l’intervento è ammissibile e rientra nella tipologia b) interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell’ospite o spazi ad esse funzionali.
No, l’intervento di tipo immobiliare è assimilabile sia dal punto di vista edilizio che autorizzativo a quanto previsto per gli esercizi alberghieri per i quali sul presente bando non è ammessa la demo-ricostruzione della struttura e l'ampliamento in termini di volume/superficie dei servizi ricettivi di base (come appunto l’alloggio), pur mantenendo lo stesso numero di posti letto.
Sono invece ammessi gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento di bungalow esistenti secondo quanto previsto alla lettera a) interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare ad alloggio dell’ospite.
Sì, il punto 1.1 del bando, per gli aspetti non disciplinati dal bando stesso, stabilisce che, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni previste dalle norme di carattere generale. Le disposizioni antispeculative di cui ai predetti criteri generali della lp 6/99 devono pertanto applicarsi anche agli acquisti previsti dal bando.
Sì, possono accedere purché svolgano anche attività di impresa negli ambiti operativi previsti (alberghiero, extra alberghiero, rifugi escursionistici, strutture ricettive all’aperto) e a condizione che:
- il soggetto richiedente risulti iscritto al Registro imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
- l’attività di impresa per la quale è richiesto l’intervento sia ricompresa nella classificazione Ateco, come risultante dalla visura ordinaria.
PAGAMENTI
Ai sensi del punto 8.3 , comma 1, lettera a.1 del bando, il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Nella causale del pagamento devono essere indicati il numero e la data della fattura.
È comunque possibile effettuare pagamenti di fatture emesse entro il 30 giugno 2022 anche successivamente, purché entro il termine massimo di rendicontazione fissato al 31 agosto 2022, come da ultimo prorogati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 918 del 28 maggio 2021.
REGIME DI AIUTO
Il regime “de minimis” è il regime di aiuto disciplinato dal regolamento UE n. 1407/2013 che prevede la possibilità di concedere ad una impresa uno o più contributi nel limite massimo di 200 mila euro nell’arco dei tre esercizi finanziari.
No, il regime di contributo è unico per tutte le tipologie.
CUMULO
Sullo stesso investimento (stessi costi ammissibili):
- puoi cumulare sgravi fiscali che non costituiscono aiuti alle imprese (ad es. i crediti di imposta sul risparmio energetico che non sono condizionati ad alcun regime di aiuto);
- solamente se richiedi il contributo del bando in regime de minimis, puoi cumulare anche altri aiuti (es. garanzie concesse dal Fondo Centrale di Garanzia Fidi o garanzie concesse da Confidi oppure aiuti concessi da soggetti diversi dalla Provincia, quali Comuni, Stato, ecc.);
se richiedi il contributo del bando in regime di esenzione (10 o 20%) non puoi cumulare altri aiuti (neppure le garanzie sui finanziamenti bancari relativi allo stesso investimento), perché le soglie del 20% (piccole imprese) e del 10% (medie imprese) previste dal bando sono le massime possibili per la normativa europea.
Confidi è un soggetto diverso dalla Provincia ma gestisce aiuti per conto della Provincia, per cui per lo stesso investimento o per quote del medesimo non sono cumulabili i contributi a valere sul presente bando e i contributi concessi da Confidi.
BANCABILITÀ
La dichiarazione di una banca o di una società di leasing deve attestare la concessione di un finanziamento di importo pari ad almeno il 50% della spesa prevista in domanda. Il finanziamento deve essere concesso al soggetto richiedente il contributo in riferimento all’investimento e all’unità locale oggetto della domanda. Nel box informativo on line è possibile scaricare un fac simile di questa dichiarazione.
In ogni caso tale dichiarazione può essere sostituita dal contratto di finanziamento, purché ci sia il riferimento all’investimento oggetto di domanda di contributo.
Nei casi in cui i lavori abbiano avuto inizio antecedentemente alla presentazione della domanda e il contributo sia richiesto a titolo di de minimis, la dichiarazione può essere sostituita dal contratto di leasing.
I contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute complete della documentazione prevista dal bando. In caso di mancanza e/o carenza della documentazione (compresa l’attestazione di bancabilità), la struttura competente provvede alla sospensione del termine del procedimento di concessione ed alla contestuale richiesta di integrazione, fissando un termine di 15 giorni per la sua regolarizzazione. In caso di mancato riscontro entro tale termine, la struttura competente procede, previa diffida, alla fissazione di un ulteriore termine di 15 giorni allo scadere del quale dispone il non accoglimento della domanda.