Provincia autonoma di Trento

CONSULTA LE FAQ

Possono richiedere il contributo da utilizzare in compensazione fiscale le seguenti piccole o medie imprese:

  • imprese, enti e associazioni, consorzi, associazioni di categoria di cui al punto 2, commi 1 e 2, delle “ norme di carattere generale ” della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, che svolgono attività rientranti nei codici individuati dalla  tabella A , comprese le agenzie interinali. Per la tipologia di aiuto Investimenti fissi, limitatamente per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e per la modifica dell’alimentazione di veicoli, rientrano anche soggetti che svolgono attività anche non rientranti nei codici individuati dalla tabella A (Verifica al punto 2.1 dei Criteri);
  • reti imprese con soggettività giuridica;
  • esercizi ricettivi, a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti somministrino la prima colazione e non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;
  • lavoratori a autonomi e liberi professionisti (per gli investimenti e consulenze COVID-19)

Il contributo da utilizzare in compensazione fiscale può essere richiesto per interventi riguardanti:

  • gli investimenti fissi;
  • l’internazionalizzazione dell’impresa;
  • servizi di consulenza;
  • collaborazione tra scuola e imprese;
  • investimenti e consulenze volti ad adeguare l’impresa alle esigenze del COVID-19.

Per poter beneficiare del contributo i soggetti beneficiari devono avere alla data di presentazione della domanda, nonché in sede di concessione ed erogazione del contributo:

- una unità operativa nel territorio provinciale;

- non avere in corso procedure concorsuali;

- non essere considerate in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese (si veda la Faq 4).

L’impresa non deve trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

  • nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; 
  • nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; 
  • qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 
  • qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
  • nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Sono fatte salve - subordinatamente alla preventiva decisione della Commissione Europea, a seguito di notificazione di competenza delle autorità statali, ed alle eventuali condizioni in essa previste - le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall’art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del DL n. 34/2020. Tali deroghe consentono di concedere gli aiuti alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 

L’autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata (SA 58547) ed è disponibile a questo link

La domanda di contributo può essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato, in possesso delle credenziali digitali, attraverso un’apposita piattaforma informatica che verrà messa a disposizione dalla Provincia, entro le seguenti date:

  • per investimenti fissi, internazionalizzazione, consulenze, collaborazione tra scuola e imprese: dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
  • per investimenti e consulenze per COVID-19: entro il 30 settembre 2021 ore 15:00

Eventuali PEC contenenti domande di contributo non saranno prese in considerazione.

Ciascuna impresa può presentare solo una domanda di agevolazione.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata un’attestazione di verifica delle spese presentate.

L'attestazione di verifica, allegata alla domanda di contributo, dovrà essere resa da un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, all’ordine dei Consulenti del Lavoro o di un C.A.T. - H.U.B.o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria, dalla quale risulti la conformità delle spese presentate ai presenti criteri, nonché l’avvenuto pagamento delle stesse.

Il contributo è determinato sulla base di una percentuale delle spese ammissibili; ciascuna tipologia di aiuto prevede dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile. Il limite massimo di spesa ammissibile per domanda e per ciascun anno, è individuato in euro 400.000 ed è comunque quantificato secondo la procedura di calcolo di cui al  punto 4, comma 3 dei Criteri  e in relazione agli ultimi tre esercizi chiusi precedenti alla data di presentazione della domanda.

Se l’impresa ha meno di tre esercizi chiusi, oppure se non ha alcun esercizio chiuso, l’importo è determinato in un valore fisso pari ad euro 200.000 complessivi o, in alternativa, in un valore pari al capitale sociale dell’impresa richiedente moltiplicato per 5, comunque fino a un massimo di euro 400.000 complessivi. 

Il contributo è concesso a titolo di aiuti di importanza minore "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 per l'acquisto di colonnine di ricarica rientranti nell'ambito delle attività riconosciute quali servizi di interesse economico generale - SIEG (Sezione A).

Per la sezione E - Investimenti e consulenze Covid-19 il contributo è concesso ai sensi del regime Temporary Framework in applicazione della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Si ricorda che per ciascuna impresa gli aiuti concessi ai sensi di tale regime (denominato anche “Temporary Framework”) devono rispettare il massimale di 1.800.000 euro, ad esclusione delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura dove tale massimale è di 270.000 euro, e delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli dove tale massimale è di 225.000 euro.

Si possono presentare le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emesse nei 18 mesi precedenti la domanda di contributo e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Non si possono pertanto presentare, per il loro intero ammontare, le spese per le quali, alla data di presentazione della domanda sia intervenuto un pagamento parziale o un pagamento effettuato prima dei 18 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

Per la Sezione E - investimenti e consulenze COVID-19, sono ammesse a contributo le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emesse dopo il 31 gennaio 2020 e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Attenzione: le istanze presentate dopo il 30 giugno 2021 (fino al 30 settembre 2021) dovranno rispettare anche il vincolo del sostenimento delle spese nei 18 mesi precedenti, non potendosi retroagire oltre tale limite ai sensi di legge.

Il pagamento delle spese deve avvenire unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. 

E’ escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.

Il contributo concesso può essere utilizzato attraverso la compensazione di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente presentando il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione da parte dell’ente istruttore, ai servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il contributo concesso non può essere portato a compensazione di debiti risultanti da atti impositivi o iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento, sempreché tali atti non risultino contestati nella loro fondatezza mediante impugnazione avanti al giudice competente.

La Provincia ha affidato l’attività istruttoria agli enti di garanzia confidi, Cooperativa provinciale di garanzia fidi S.C. e Confidi Trentino Imprese S.C.. Gli enti istruttori provvedono a comunicare al soggetto beneficiario, anche tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia, la concessione del contributo e l’importo del medesimo. Gli enti istruttori provvedono altresì alle verifiche successive.

L’impresa richiedente il contributo deve:

  • mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale per un periodo di 3 anni dalla data di concessione del contributo;
  • non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi (beni immobili per 10 anni; beni mobili e beni per lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga e servizi per 3 anni)
  • accettare ogni controllo, conservare e mettere a disposizione la documentazione ai fini della verifica del rispetto degli obblighi e vincoli o della veridicità delle dichiarazioni rese;
  • comunicare tempestivamente alla struttura provinciale competente qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
  • applicare nei confronti dei propri dipendenti contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
  • mettere a disposizione della Provincia i dati concernenti la situazione economico - finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.

Qualora l’impresa non rispetti gli obblighi, l’ente istruttore procederà con la revoca del contributo mentre il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi verrà effettuato da APIAE.

NEWS: Successivamente alla delibera GP n. 1418/2022, i contributi concessi con i presenti criteri possono essere cumulati con altri aiuti adottati da soggetti diversi dalla Provincia, entro i limiti delle intensità massime previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite della spesa sostenuta. Prima della delibera GP n. 1418/2022:

Il contributo concesso non è cumulabile con altri incentivi ottenuti per la medesima iniziativa, salvo i seguenti:

  • con le garanzie accordate con risorse pubbliche da parte dei Confidi o con le garanzie accordate dal Fondo centrale di garanzia su finanziamenti destinati alla realizzazione di iniziative che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge;
  • con incentivi emanati a livello nazionale in materia di connettività a seguito dell’emergenza COVID-19 per investimenti per l’accesso ai servizi di connettività in banda ultralarga;
  • con incentivi emanati a livello nazionale per fronteggiare l’emergenza Covid-19, per la Sezione E - Investimenti e consulenze volte ad adeguare l’impresa alle esigenze del Covid-19”

Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

È inoltre ammesso beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato. 

FAQ FISCALI

Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta fiscale del 4 per cento a titolo d'acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, e con obbligo di rivalsa, sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Ai fini delle imposte sui redditi costituiscono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di una delle attività specificate nel seguente prospetto.

Attività che originano redditi di impresa commerciale:

1) Attività indicate nell’ art. 2195 c.c.

- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi

- Attività intermediaria nella circolazione dei beni

- Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria

- Attività bancaria o assicurativa

- Altre attività ausiliarie delle precedenti

2) Attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano fra quelle precedentemente elencate

3) Sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne

4) Attività agricole che eccedono i limiti per la configurazione di reddito agrario, anche se non organizzate in forma di impresa

- Allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno

- Attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili se la superficie adibita alla produzione è superiore al doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste

- Attività connesse all’agricoltura

5) Attività agricole, anche se nei limiti per la configurazione di reddito agrario, qualora esercitate da società di capitali, S.n.c. e S.a.s.

In questo contesto il termine “impresa” non è riferibile alle sole aziende industriali, artigianali e commerciali (che si qualificano soggettivamente imprese commerciali con iscrizione nel registro delle imprese), ma anche a tutti quei soggetti (che non rivestono la qualifica giuridica di impresa e non risultano iscritti nel registro delle imprese) che conseguono, anche in via occasionale o marginale, redditi di natura (o di impresa) commerciale.

La ritenuta non si applica mai ai contributi corrisposti ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, conseguiti singolarmente o in forma associata.

I soggetti che applicano i regimi agevolati “dei minimi” e “forfettari” beneficiando di un’imposta sostitutiva dell’Irpef non sono soggetti a ritenute d’acconto.