Provincia autonoma di Trento

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INTEGRAZIONE AL REDDITO PER SOSPESI CAUSA COVID-19 - II SEMESTRE 2021/ANNO 2021
Condizione occupazionale e requisiti anagrafici del lavoratore al momento della domanda

Si, la condizione di occupato deve sussistere con riferimento al periodo di sospensione per il quale l’integrazione al reddito è richiesta. Qualora, successivamente, il contratto sia terminato, non essendo stato prorogato o rinnovato e il lavoratore abbia dunque perso la condizione di occupato, la domanda può comunque essere inoltrata, fermi restando gli altri requisiti richiesti.

Si, poiché condizione per accedere all’intervento è essere stati alle dipendenze di una unità operativa (che può anche essere la sede legale) del datore di lavoro situata nel territorio provinciale, mentre non sono richiesti al lavoratore residenza o domicilio in provincia di Trento.

Si, ma, in tal caso, fermi restando gli altri requisiti, devono ricorrere, congiuntamente, le tre condizioni seguenti:

  • il lavoratore deve essere residente in Trentino alla data del 28/01/2022;
  • il lavoratore deve aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante;
  • il lavoratore non deve essere stato assegnatario di analogo intervento erogato dall’Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l’attività lavorativa. 
Luogo di lavoro

Fermo restando il requisito della residenza in Trentino al 28.01.2022, il luogo di lavoro può essere situato in qualsiasi località della provincia di Bolzano, o delle Regioni Veneto e Lombardia.

Lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione

Si, anche i lavoratori dipendenti delle agenzie di somministrazione che percepiscono il trattamento di integrazione salariale dal fondo di solidarietà di settore hanno diritto all’integrazione al reddito per sospesi.

Calcolo del monte ore minimo per l’accesso all’integrazione

In tal caso, il monte ore sarà riproporzionato rispetto al monte ore previsto per un tempo pieno (300 ore), applicando a quest’ultimo la percentuale di part-time (ad es: part-time 50%=minimo 150 ore di sospensione nel periodo di riferimento, ovvero 50x300/100; part-time 25%=minimo 75 ore di sospensione nel periodo di riferimento, ovvero 25x300/100; part-time 75%=minimo 225 ore di sospensione nel periodo di riferimento, ovvero 75x300/100).

L’indennità può essere richiesta esclusivamente per le ore di sospensione durante le quali il lavoratore ha ricevuto la cassa integrazione o l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà.

No, il monte ore minimo di sospensione deve esser calcolato con riferimento al singolo rapporto di lavoro.
Esclusivamente nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori, nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta, possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito.

Doppio rapporto di lavoro con medesimo datore nell’arco del semestre/anno

Si, le ore di sospensione maturate alle dipendenze del medesimo datore di lavoro nell’ambito di due rapporti di lavoro distinti e successivi possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito nel periodo per il quale l’integrazione è richiesta.

Trasformazione dell’orario di lavoro durante il periodo di sospensione per cui l’integrazione al reddito per sospesi è richiesta

Nel caso di variazione di orario di lavoro, ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l’accesso all’integrazione al reddito, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi del semestre/anno.

Trattamento fiscale

L’importo accreditato sul conto indicato in domanda non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini della tassazione.

La domanda è esente da imposta di bollo.

Cambio di datore in caso di trasferimento d’azienda o di appalto

Esclusivamente nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta possono essere cumulate, ed è rispetto a questo cumulo totale di ore di sospensione che deve essere verificato il raggiungimento del monte ore minimo per accedere all'intervento.