Provincia autonoma di Trento

CONSULTA LE FAQ

Possono chiedere il contributo a fondo perduto gli Operatori Economici che soddisfano  i requisiti . Per Operatori Economici si intende soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale (definizione da codice civile), o agricola (limitatamente alle imprese florovivaistiche, alle aziende vitivinicole, alle imprese agrituristiche, alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura e alle aziende e imprese che trasformano il latte), ovvero attività di lavoro autonomo. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.

Sì.

I consorzi sono inclusi se rientrano nell’art. 73, co. 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917  in quanto “enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”. Non rientrano nella misura se disciplinati dall’art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Sì, se non si hanno addetti viene meno il vincolo di mantenimento degli obblighi occupazionali fermo restando il rispetto degli ulteriori obblighi previsti.

Sì, se trattasi di imprese florovivaistiche, aziende vitivinicole, imprese agrituristiche, imprese che operano nel settore dell'acquacoltura e aziende e imprese che trasformano il latte.

L’ammissibilità al contributo deve essere fatta prendendo a riferimento il numero di Addetti che deve essere inferiore o uguale ad 11. Per poter beneficiare del contributo devono essere inoltre soddisfatti tutti gli altri  requisiti .

Prendo in considerazione il periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 sommo tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato inseriti nel Libro Unico dell’Impresa. Ciascuno vale 1 se ha lavorato tutto il periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 (anche se part-time). Se non ha lavorato tutto il periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 vale pro-quota (es. se un dipendente è presente nel Libro Unico di Impresa per  60 giorni vale 60/366; se presente 90 giorni vale 90/366, non si fa differenza se ha lavorato full time o part time o se ha avuto sospensioni, aspettative, ferie). Il calcolo va arrotondato al secondo decimale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione, nonché gli stagisti e i tirocinanti.

Di seguito un esempio

Presenza nel Libro Unico di Impresa: Tizio 366 giorni - Caio 275 giorni - Sempronio 122 giorni

  TIZIO  CAIO SEMPRONIO
mar-19 31 31 31
apr-19 30 30 30
mag-19 31 31 31
giu-19 30 30 30
lug-19 31 31  
ago-19 31 31  
set-19 30 30  
ott-19 31 31  
nov-19 30 30  
dic-19 31    
gen-20 31    
feb-20 29    
VALORE DA CONSIDERARE 1 0,75136612 0,333333333
NUMERO ADDETTI 2,084699454    
ADDETTI DA CONSIDERARE 2,08    

Nel caso di lavoratori a chiamata, gli stessi vanno conteggiati nei limiti dei giorni effettivamente lavorati (es. se un lavoratore ha effettivamente lavorato 90 giorni vale 90/365, indipendentemente dalla durata del suo contratto). 

A questo dato vanno sommati i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Nel caso di collaboratori familiari, soci di società e associati di associazioni professionali il calcolo deriva dall’effettivo apporto lavorativo nel periodo di riferimento (es. se sono impegnati al 50%, valgono 0,5).

Questo dato deve essere auto dichiarato dall’azienda, in sede di compilazione della domanda on line.

Non importa quanti giorni l’attività è stata attiva nel periodo. Si prende in considerazione sempre il periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 e si considerano tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato inseriti nel Libro Unico dell’Impresa.

Ciascun lavoratore vale pro-quota (es. se un dipendente è presente nel Libro Unico di Impresa per 60 giorni vale 60/366; se presente 90 giorni vale 90/366, non si fa differenza se ha lavorato full time o part time o se ha avuto sospensioni,
aspettative, ferie). Il calcolo va arrotondato al secondo decimale.

Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione, nonché gli stagisti e i tirocinanti.

Nel caso di lavoratori a chiamata, gli stessi vanno conteggiati nei limiti dei giorni effettivamente lavorati (es. se un lavoratore ha effettivamente lavorato 90 giorni vale 90/366, indipendentemente dalla durata del suo contratto).

A questo dato vanno sommati i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Nel caso di collaboratori familiari, soci di società e associati di associazioni professionali il calcolo deriva dall’effettivo apporto lavorativo nel periodo di riferimento (es. se sono impegnati al 50%, valgono 0,5).

Questo dato deve essere auto dichiarato dall’azienda, in sede di compilazione della domanda on line.

In sede di domanda il richiedente si impegna a mantenere gli addetti, non deve consegnare alcuna altra documentazione.

Nel corso del 2022 l’APIAE procederà ad effettuare delle verifiche sul rispetto di questo impegno su un campione di beneficiari. APIAE confronterà il dato degli addetti nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 e autodichiarato dall’azienda con gli addetti in servizio nel periodo 1.1.2021-31.12.2021.

Se il numero di addetti in servizio nel 2021 risulterà inferiore, bisogna confrontare tale riduzione con l'andamento del volume di attività, se la riduzione del volume di attività è maggiore o uguale di quella degli addetti non vi è revoca, altrimenti vi è revoca (è comunque tollerato, in alternativa a questo criterio, un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti).

[A]  
  numero addetti 2021
numero addetti 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020

con il rapporto:

[B]  
  Volume di attività 2021
Volume di attività 2019

Se [A] >=[B] allora non vi è revoca del contributo, altrimenti si revoca (è comunque tollerato, in alternativa a questo criterio, un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti).

Si prende in considerazione il periodo dalla data di inizio attività al 29 febbraio 2020, si sommano tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato inseriti nel Libro Unico dell’Impresa. Ciascuno vale 1 se ha lavorato tutto il periodo data inizio attività - 29 febbraio 2020 (anche se part-time).

Se non ha lavorato tutto il periodo vale pro-quota (es. azienda costituita 1.4.2019 è stata attiva 334 giorni, se un dipendente è presente nel Libro Unico di Impresa per 60 giorni vale 60/334; se presente 90 giorni vale 90/334, non si fa differenza se
ha lavorato full time o part time o se ha avuto sospensioni, aspettative, ferie).

Il calcolo va arrotondato al secondo decimale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione, nonché gli stagisti e i tirocinanti.

A questo dato vanno sommati i titolari, i soci della società nonchè gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Nel caso di collaboratori familiari, soci di società e associati di associazioni professionali il calcolo deriva dall’effettivo apporto lavorativo nel periodo di riferimento (es. se sono impegnati al 50%, valgono 0,5).

Questo dato deve essere auto dichiarato dall’azienda, in sede di compilazione della domanda on line.

In sede di domanda il richiedente si impegna a mantenere gli addetti, non deve consegnare alcuna altra documentazione.

Nel corso del 2022 l’APIAE procederà ad effettuare delle verifiche sul rispetto di questo impegno su un campione di beneficiari. APIAE confronterà il dato degli addetti nel periodo inizio attività - 29 febbraio 2020 autodichiarato dall’azienda con gli addetti in servizio nel periodo 1.1.2021-31.12.2021.

Se il numero di addetti in servizio nel 2021 risulterà inferiore, bisogna confrontare tale riduzione con l'andamento del volume di attività, se la riduzione del volume di attività è maggiore o uguale di quella degli addetti non vi è revoca, altrimenti vi è revoca (è comunque tollerato, in alternativa a questo criterio, un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti).

[A]  
  numero addetti 2021
numero addetti da inizio attività - 29 febbraio 2020

con il rapporto:

[B]  
  Volume di attività 2021
Volume di attività 2019

Se [A]>=[B] allora non vi è revoca del contributo, altrimenti si revoca (è comunque tollerato, in alternativa a questo criterio, un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti).

In sede di domanda il richiedente si impegna a pagare i debiti verso i fornitori, non deve consegnare alcuna altra documentazione.

Nel corso del 2022 l’APIAE procederà ad effettuare delle verifiche sul rispetto di questo impegno su un campione di beneficiari. Ai soggetti rientranti nel campione sarà chiesto di consegnare un attestato da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria o da un Consulente del Lavoro, in cui si attesta che l'operatore economico ha provveduto a pagare i dipendenti e i propri fornitori per almeno una quota pari al contributo ricevuto.

Deve essere attestato che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e - per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi

“Grave danno in conseguenza dell’epidemia di COVID-19”: 

I) Per gli operatori economici che impiegano fino a 9 addetti, danno che deriva dal calo del volume di attività di almeno il 50 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato in almeno due mesi continuativi (anche non decorrenti dal primo giorno del mese) nel trimestre marzo - maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni del volume di attività vanno autocertificate dall’operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda. 

II) Per gli operatori economici che impiegano da 10 a 11 addetti, danno che deriva dal calo del volume di attività complessivo di almeno il 70 per cento nel trimestre marzo - maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni di volume di attività vanno autocertificate dall’operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.

Il Grave Danno va determinato sulla base della riduzione del Volume di Attività dell’Operatore Economico. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alternativamente al criterio di competenza, di cassa, di data registrazione o di data del documento. Per tutti il principio adottato in un periodo dovrà essere utilizzato anche per determinare valori di confronto dell'altro periodo di osservazione.

Per volume di attività si intende la somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall’attività di impresa ovvero dei compensi e di ogni altro provento derivanti dall’attività di lavoro autonomo. Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto.

Se l’operatore economico ha già presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019 deve prendere a riferimento per le autodichiarazioni i dati relativi a tale dichiarazione, se non ha ancora presentato la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019, può prendere a riferimento i dati dichiarati relativi al 2018, oppure può utilizzare i dati riferiti al periodo di imposta 2019 a condizione che presenti la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2020.
Scelto con questo criterio l’anno di riferimento, per determinare il volume di attività si effettua la somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall’attività di impresa ovvero dei compensi e di ogni altro provento derivanti dall’attività di lavoro autonomo. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alternativamente al criterio di competenza, di cassa, di data registrazione o di data del documento. Per tutti il principio adottato in un periodo dovrà essere utilizzato anche per determinare valori di confronto dell'altro periodo di osservazione.

Bisogna confrontare il valore medio mensile di un bimestre 2020 (marzo-aprile o aprile-maggio) e il valore medio mensile di tutti i mesi antecedenti al mese di marzo 2020 (a ritroso da febbraio 2020 al mese di inizio attività).

No, qualora il subentrante si assuma l’impegno di rispettare gli obblighi.

No, non incide il cambio del codice ATECO sul concetto di “neo costituito”, quello che conta è la data di attribuzione del numero di partita IVA.

Sì, in quanto operatore economico neo costituito. In tale caso la misura del contributo risulta essere pari ad Euro 3.000. La concessione del contributo rimane subordinata al soddisfacimento dei requisiti di ammissione ( link ). 

La determinazione del grave danno in conseguenza del Covid-19 riguarderà il valore medio mensile registrato in almeno due mesi nel trimestre marzo - maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni del volume di attività vanno autocertificate dall’operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda. 

No

Righi modello Redditi PF:

quadro RE: RE23

quadro RF: RF63

quadro RG: RG31

quadro LM: LM6 per soggetti “minimi”

                  LM34; per soggetti “forfettari”

 

Righi modello Redditi SP:

quadro RE: RE21

quadro RF: RF63

quadro RG: RG31

 

Righi modello Redditi SC:

quadro RF: RF63

Se l’operatore economico ha già presentato la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019 deve prendere a riferimento per le autodichiarazioni i dati di tale dichiarazione, se non ha ancora presentato la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019 può prendere a riferimento i dati dichiarati relativi al 2018, oppure può utilizzare i dati riferiti al periodo di imposta 2019 a condizione che presenti la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2020.

Se il soggetto ha iniziato la sua attività nel 2019, può presentare domanda purché presenti la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019 entro il 30 settembre 2020.

In tal caso il limite reddituale di Euro 50.000 è incrementato per ogni ulteriore socio/associato/collaboratore familiare di Euro 15.000, fino comunque a un limite reddituale massimo di Euro 80.000. Quindi in presenza di n. 1 o n.2 ulteriori soci/associati/collaboratori familiare il limite reddituale risulta essere rispettivamente pari ad Euro 65.000 ed Euro 80.000.

Puoi incrementare la quota in tutte le società di cui sei socio per l'importo di Euro 15.000, nel rispetto del tetto massimo di Euro 80.000.

Questi soci non sono considerati né ai fini del calcolo del numero di addetti, né al fine del calcolo del reddito per l’accesso alla misura (punti 3.2 e 3.3 dei criteri). 

No. Non possono beneficiare di contributo gli studi associati, qualora tutti o alcuni dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente richiesta per beneficiare del contributo a fondo perduto.

Può beneficiare della maggiorazione del contributo l’Operatore Economico che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ha sostenuto canoni di locazione per gli immobili nei quali viene esercitata l’attività o canoni di affitto d’azienda o del ramo d’azienda con cui viene svolta, anche in parte, l’attività. La maggiorazione è richiedibile anche se l’affitto è stato pagato per una parte di questo periodo. Con il termine “sostenuto” si intende pagato relativamente al periodo marzo, aprile, maggio 2020 e comunque entro la data di presentazione della domanda.

Per gli operatori economici del settore agricolo può essere considerato solo il canone di locazione riferito all’attività per la quale è stato chiesto il contributo.

La maggiorazione massima richiedibile è pari al 40 per cento dell’ammontare totale dei canoni sostenuti per tali mesi e comunque non superiore a euro 1.200,00. Sono esclusi da detti importi i canoni di leasing immobiliare, nonché i costi delle concessioni di beni immobili e aree pubbliche. In sede di domanda la condizione di aver effettivamente corrisposto il canone deve essere certificata dal locatore. La certificazione del locatore dovrà essere allegata alla domanda che l’operatore economico perfezionerà tramite Piattaforma Informatica.  Sul sito è disponibile una traccia di certificazione che gli Operatori Economici possono utilizzare a tal fine ( link ).

Si. 

Sì, ha infatti almeno un’unità operativa della sua attività in Provincia Autonoma di Trento

 Se non ha né la sede legale, né un’unità operativa della sua attività in Provincia Autonoma di Trento non rientra tra i soggetti beneficiari del contributo 

Sì. Il contributo viene inserito tra le misure previste ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e quindi non viene conteggiato nel plafond “de-minimis”.

No, eventuali PEC recanti domande di contributo non saranno prese in considerazione.

L’impresa non deve trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

  • a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione; 
  • b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; 
  • c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; 
  • d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; 
  • e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Sono fatte salve - subordinatamente alla preventiva decisione della Commissione Europea, a seguito di notificazione di competenza delle autorità statali, ed alle eventuali condizioni in essa previste - le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dal art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica del art. 61 del DL n. 34/2020. Tali deroghe consentono di concedere gli aiuti alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

L’autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata (SA 58547) ed è disponibile a  questo link

Sì, se chiudo l’attività prima del 31.12.2021 sono tenuto a comunicarlo immediatamente ad APIAE/Servizio Agricoltura che procede alla revoca per non rispetto dell’obbligo di cui al punto 8.1 lettera a), salvo i casi di decesso e invalidità che comporti l’impossibilità di proseguire l’attività lavorativa del titolare/lavoratore autonomo/socio attivo.

No, perché al momento di presentazione della domanda l’operatore economico non esercita attività di impresa.

Il delegato firma la richiesta in nome e per conto dell’operatore economico medesimo, sulla base delle informazioni e della documentazione da quest’ultimo fornite.

L’operatore economico o il suo legale rappresentante sono responsabili delle documentazioni e dichiarazioni fornite al delegato. Sarà cura del delegato conservare la documentazione e le informazioni fornite dal delegante che dovranno essere mostrate ad APIAE in caso di verifica.

All’interno della procedura telematica l’operatore economico o il suo legale rappresentante, che si fanno riconoscere con autenticazione forte (SPID/CPS/CNS), che ne garantisce l’identità, conferisce specifica delega alla presentazione della domanda a seguito della quale il delegato potrà operare in nome e per conto del delegante sulla base della documentazione ricevuta.

Eventuali profili di responsabilità del delegato attengono al rapporto privatistico instauratosi con l’operazione in virtù della delega conferita.

Al fine del calcolo del numero di addetti, se l’amministratore è indicato nel Libro Unico dell’Impresa è da considerare, altrimenti no.

No.

Si.

Si.

Va utilizzato il criterio degli operatori economici che impiegano da 10 a 11 addetti.

Si.

No, gli stessi sono computati dalla sola agenzia di somministrazione

Il contributo a fondo perduto è concesso ai sensi del regime istituito dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dall’articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo  per  le misure di  aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

L’operatore economico può scegliere fra una delle attività che esercita anche se non prevalente. In caso di più attività i requisiti per l’accesso riferito al volume di attività sarà verificato in riferimento all’attività scelta per l’agevolazione.Il requisito del reddito e del numero degli addetti sarà calcolato sull’impresa complessiva.

Sì. La fattoria didattica rientra nella definizione di impresa agrituristica

No, non vanno considerati.

No, puoi utilizzare la certificazione già acquisita se in essa vi sono le informazioni presenti nella traccia pubblicata e la firma del locatore.

si purché si mantenga il medesimo lasso temporale di riferimento nell'anno precedente (15 marzo ‘20 - 15 maggio ‘20 vs 15 marzo ‘19 - 15 maggio ‘19) e lo stesso criterio di calcolo.

No, il confronto riguarda il calo registrato complessivamente nel relativo periodo di riferimento. (Operatori Economici fino a 9 addetti: lasso temporale minimo di due mesi continuativi all’interno del trimestre marzo maggio 2020 - Operatori Economici da 10 a 11 addetti: trimestre marzo maggio 2020)

Considero la data di inizio attività come risultante dalla Camera di Commercio o in alternativa l’effettivo avvio come  da documentato dai ricavi.

Si, purchè rispettivamente al netto del contributo percepito e delle entrate per sublocazione ricevute.

Si, in questo caso si fa riferimento all'ultima dichiarazione Iva presentata e, per la quantificazione del reddito, al netto della deduzione forfettaria prevista dalla normativa fiscale di riferimento.

Per il calcolo del volume di attività faccio riferimento alla dichiarazione IVA  presentata

Per la determinazione del numero addetti considero me stesso. Relativamente alla dimensione di impresa, non è obbligatorio selezionare il campo microimpresa.

Per gli OE che hanno avviato l’attività dal 1 gennaio 2019 è calcolato su base annua in rapporto al periodo successivo all’inizio attività (es. attività avviata il 1 aprile 2019, soglia minima pari ad euro 9.000, attività avviata il 1 luglio 2019, soglia minima pari ad euro 6.000).

Per gli OE che hanno avviato l’attività prima del 1 gennaio 2019 il limite è minimo è sempre pari a 12.000 Euro indipendente dal periodo di attività svolta (ovvero stagionalità della stessa).

Se hai ricevuto contributi pubblici a ristoro dell'affitto diversi da quelli per fronteggiare l'attuale crisi, scomputi tali contributi. Pertanto il credito di imposta statale di cui al DL n.34/2020 non deve essere scomputato perchè può essere cumulato.

Puoi scegliere di prendere a riferimento i dati dichiarati relativi al 2018, in questo caso Il il volume di attività e il reddito sono calcolati su base annua in rapporto al periodo successivo all'inizio attività (nel tuo caso 1 luglio - euro 6.000); oppure puoi utilizzare i dati riferiti al periodo di imposta 2019 a condizione di presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2020, in questo caso il limite minimo è pari a 12.000 Euro indipendente dal periodo di attività svolta (ovvero stagionalità della stessa).

FAQ PRESENTAZIONE DOMANDA

Il processo di delega avviene interamente all’interno della piattaforma informatica.

Per delegare un soggetto a compilare e sottoscrivere la tua domanda di contributo devi:

  • autenticarti nella piattaforma attraverso CNS/CPS/SPID;
  • seguire la procedura di delega disponibile sulla piattaforma, fornendo le generalità della persona che vuoi delegare (nome, cognome, codice fiscale).

Dopo aver effettuato queste operazioni il soggetto delegato, per presentare domanda di contributo a tuo nome, si dovrà autenticare nella piattaforma attraverso CNS/CPS/SPID; il sistema riconoscerà che tale soggetto è stato delegato a presentare la domanda per tuo conto.

Al termine del processo di presentazione della domanda il delegato dovrà firmare digitalmente il documento .pdf contenente i dati inseriti e caricarlo sulla piattaforma.

Se decidi di presentare domanda autonomamente dovrai essere in possesso sia di un sistema di autenticazione digitale  - CNS/CPS/SPID - che di un sistema di firma digitale CADES.

Se deleghi un altro soggetto a presentare la tua domanda devi comunque essere un possesso di SPID/CNS/CPS per autenticarti nella piattaforma e delegare tale soggetto; invece non è necessario che tu abbia la firma digitale.

Il soggetto da te delegato dovrà possedere sia SPID/CNS/CPS che la firma digitale.

Sì.

A breve sarà pubblicato il modulo di domanda con le informazioni da inserire nella piattaforma informatica.

Se sei un’impresa verifica i dati dal Registro Imprese. Se i dati del Registro non sono corretti o aggiornati, contatta la Camera di Commercio tramite i contatti disponibili a questo  link .

Contatta la Camera di Commercio tramite i contatti disponibili a questo  link  per verificare che i dati nel Registro Imprese siano corretti e aggiornati.

Seleziona IMPRESE se sei titolare, legale rappresentante o delegato di un operatore economico iscritto al Registro Imprese. Seleziona PERSONE FISICHE se sei titolare, legale rappresentante o delegato di un operatore economico non iscritto al Registro Imprese.

FAQ FISCALI

Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta fiscale del 4 per cento a titolo d'acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, e con obbligo di rivalsa, sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Ai fini delle imposte sui redditi costituiscono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di una delle attività specificate nel seguente prospetto.

Attività che originano redditi di impresa commerciale:

1) Attività indicate nell’ art. 2195 c.c.
- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
- Attività bancaria o assicurativa
- Altre attività ausiliarie delle precedenti
2) Attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano fra quelle precedentemente elencate
3) Sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne

4) Attività agricole che eccedono i limiti per la configurazione di reddito agrario, anche se non organizzate in forma di impresa

- Allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno
- Attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili se la superficie adibita alla produzione è superiore al doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste
- Attività connesse all’agricoltura
5) Attività agricole, anche se nei limiti per la configurazione di reddito agrario, qualora esercitate da società di capitali, S.n.c. e S.a.s.

In questo contesto il termine “impresa” non è riferibile alle sole aziende industriali, artigianali e commerciali (che si qualificano soggettivamente imprese commerciali con iscrizione nel registro delle imprese), ma anche a tutti quei soggetti (che non rivestono la qualifica giuridica di impresa e non risultano iscritti nel registro delle imprese) che conseguono, anche in via occasionale o marginale, redditi di natura (o di impresa) commerciale.

La ritenuta non si applica mai ai contributi corrisposti ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, conseguiti singolarmente o in forma associata.

I soggetti che applicano i regimi agevolati “dei minimi” e “forfettari” beneficiando di un’imposta sostitutiva dell’Irpef non sono soggetti a ritenute d’acconto.

La ritenuta si applica anche alle imprese agricole, ad eccezione di quelle titolari di solo reddito agrario.

FAQ TECNICHE

Avere un'identità digitale significa poter accedere in modo sicuro ai servizi offerti sul web.

L'identità digitale è infatti quell'insieme di informazioni che ti permettono di accedere ai servizi digitali dopo essere stato riconosciuto da un sistema di identificazione, in modo tale da proteggere l'accesso ai servizi e i tuoi dati. L'identificazione avviene attraverso l’utilizzo di credenziali (username e password) che garantiscono un accesso sicuro e affidabile, rilasciate dai gestori di identità digitali accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) a seguito del riconoscimento del cittadino che le richiede.

SPID - acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale - è il sistema per accedere a tutti i servizi on line della pubblica amministrazione in maniera semplice e sicura, con una sola password. SPID è promosso dal governo italiano per consentire di utilizzare con una modalità di accesso unica tutti i servizi online messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e dai privati accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid).

Per ottenere le credenziali Spid devi rivolgerti ad uno dei gestori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) accedendo al sito  Richiedi Spid   e scegliendo il gestore sulla base delle tue necessità e delle funzionalità offerte.

Per accedere ai servizi online di RipartiTrentino è necessario uno SPID di Secondo Livello

Le credenziali SPID vengono rilasciate con una delle seguenti modalità:

a) identificazione a vista del soggetto richiedente presso uno sportello messo a disposizione dell'erogatore di identità Spid;

b) identificazione a vista da remoto, tramite webcam o strumenti simili;

c) identificazione informatica tramite altri documenti di identità digitale, quali la Tessera Sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi (CPS) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

d) identificazione informatica tramite firma elettronica qualificata o firma digitale.

Si, se hai già attivato la tua tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi (CPS), puoi richiedere le credenziali SPID online grazie ad una modalità semplificata, collegandoti ad uno dei portali dedicati dei gestori accreditati e senza necessità di identificarti nuovamente o recarti ad uno degli sportelli dedicati.

Se scegli il gestore Lepida, ti puoi collegare al sito https://id.lepida.it , cliccare in alto a destra sulla voce di menù “REGISTRATI” e terminata la fase di pre-registrazione puoi scegliere come modalità di attivazione di SPID la tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi (CPS) oppure la tua Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attive.

Si, se possiedi un dispositivo di firma digitale puoi attivare Spid. Devi fare riferimento all'iter di registrazione indicato dai Gestori di identità digitale accreditati Agid .

Se scegli il gestore Lepida, dopo esserti pre-registrato sul sito https://id.lepida.it , scegli la firma digitale per attivare la tua identità digitale (SPID).

Si, tenuto conto del gran numero di richieste di riconoscimento via webcam dovute anche alla fase di emergenza sanitaria potrebbero accumularsi code per accedere al servizio e conseguenti tempi di attesa. In questo caso basta contattare uno degli sportelli periferici della Provincia autonoma di Trento o il numero verde del Punto Informativo di Piazza Dante a Trento   (numero verde 800228040) e fissare un appuntamento per concludere la procedura e ottenere SPID. L’attivazione di SPID con riconoscimento “di persona” durerà pochi minuti.

La chiave per accedere ai servizi online è la tua Tessera Sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi dotata del microchip color oro. Il microchip, che contiene il certificato che identifica la tua identità, permette l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione su internet garantendo sicurezza e privacy.
Per certificare la tua identità ed ottenere i codici per accedere ai servizi online, devi recarti presso uno degli sportelli abilitati presenti sul territorio trentino e attivare la tua CPS.

Ecco i semplici passi da fare: 

  1. Prendi la tua Tessera Sanitaria/Carta Provinciale del Servizi e un tuo documento di identità valido, vai allo sportello  e richiedi i codici PIN/PUK   ed il lettore Smarty  .
    Allo sportello puoi anche richiedere la stampa della Security Card  .
    Se sei un minore emancipato devi presentare anche la dichiarazione semplice che attesti la tua qualità di emancipazione. La dichiarazione può essere compilata e sottoscritta direttamente presso lo sportello o preventivamente: scarica qui il modulo .
  2. Scarica il software  e configura il tuo computer seguendo le indicazioni fornite