Il contributo a fondo perduto è finalizzato ad aiutare le imprese del settore dell’autotrasporto (vedi faq n. 2), per sostenere il pagamento dei salari di un numero di addetti di cui viene evitato il licenziamento nel periodo marzo-agosto 2020 e in possesso di un accordo sindacale documentante l’impegno a mantenere per almeno 24 mesi continuativi dopo agosto 2020 un numero di addetti pari a quello rispetto cui l’impresa richiede l’agevolazione, senza beneficiare per gli stessi della cassa integrazione.
Per richiedere il contributo le imprese del settore dell’autotrasporto devono:
a) essere in possesso di specifici
requisiti
;
b) essere iscritte:
- all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi senza vincoli e limiti,
- oppure alla Sezione Speciale per consorzi/cooperative dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi
c) essere in possesso di un accordo sindacale documentante l’impegno a mantenere per almeno 24 mesi continuativi dopo agosto 2020 un numero di addetti pari a quello rispetto cui l’impresa richiede l’agevolazione, senza beneficiare per gli stessi della cassa integrazione.
La domanda di contributo può essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato, attraverso l’apposita piattaforma informatica. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 16 novembre 2020 ore 15. Per poter presentare la domanda il richiedente o il delegato deve essere in possesso di SPID, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (clicca qui per maggiori informazioni). Nel caso di compilazione a cura di un delegato, basterà scaricare l’apposito modulo - scaricabile dal link sul sito e comunque disponibile anche all’interno della piattaforma informatica - che andrà compilato, firmato e caricato unitamente ai relativi allegati (carta d’identità del delegante e privacy) all’interno della piattaforma informatica al momento della domanda.
Eventuali PEC contenenti domande di contributo non saranno prese in considerazione.
Ciascuna impresa può presentare solo una domanda di agevolazione.
Al momento della domanda dovranno dichiarare:
Con il termine disponibilità si intende la dotazione per proprietà nonché in caso d'uso (ad esempio leasing, noleggio...) purché con contratto d’uso già in essere alla data della domanda di contributo. Tale contratto deve avere durata di almeno un anno.
Con riferimento al requisito del punto 3.1, lettera h) che prevede di avere un numero di addetti, nel corso dell’anno 2019, almeno pari a 2 unità lavorative annue (ULA), il calcolo avviene secondo le modalità della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE). Nello specifico, gli addetti corrispondono al numero di unità lavorative annue, ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Restano tuttavia esclusi, come previsto dai Criteri, i titolari e i soci attivi.
ESEMPIO:
Un lavoratore a tempo pieno (indeterminato/determinato) in servizio per tutti i dodici mesi del periodo da considerare (ovvero anno 2019) corrisponde a 1 ULA (esprimibile in 12/12).
Un lavoratore part time (indeterminato/determinato) in servizio per tutti i dodici mesi da considerare (ovvero anno 2019) corrisponde a una frazione dell’anno (es: un part time al 50% corrisponde al 50% dei mesi lavorati nell’anno: es. 50% di 12/12 e pertanto corrisponde a 0,5 ULA).
Un lavoratore a tempo pieno (indeterminato/determinato), impiegato per un periodo inferiore a dodici mesi nel periodo da considerare corrisponde a una frazione di ULA; (es. per sei mesi vale 0,5 ovvero 6/12 e pertanto corrisponde a 0,5 ULA).
Un lavoratore part time (indeterminato/determinato), impiegato per un periodo inferiore a dodici mesi nel periodo da considerare (ovvero 2019) corrisponde a una frazione dei mesi per cui ha prestato servizio (es. un part time al 50% corrisponde al 50% dei mesi lavorati nell’anno: es: 50% di 6/12 e pertanto corrisponde a 0,25 ULA).
Si devono considerare solo le unità lavorative (rapportate al periodo di riferimento marzo-agosto 2020 e alla tipologia contrattuale - full time/part time) con retribuzione mensile lorda, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, pari almeno a euro 675,00.
Il contributo massimo complessivo che può essere richiesto da ciascuna impresa non può superare gli euro 100.000.
Non può essere richiesto il contributo per:
L’accordo sindacale deve essere stipulato prima della data di presentazione della domanda di contributo.
L’impegno a mantenere per almeno 24 mesi (720 giorni) continuativi dopo agosto 2020 un numero di unità lavorative (rapportate al periodo di riferimento marzo-agosto 2020) pari a quello rispetto cui si richiede l’agevolazione, decorre dalla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale.
Per attività prevalente di autotrasporto di cose per conto terzi si intendono le attività con codice ateco 2007: 49.41. L’attività prevalente deve risultare dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
Per volume di attività si intende la somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall’attività di impresa. Sono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto. Si determina secondo il medesimo criterio adottato per la determinazione del reddito.
Si fa riferimento al volume di attività del soggetto preesistente qualora l’impresa sia subentrata, a partire dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020, ad altra impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale.
L’impresa non deve trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:
Sono fatte salve - subordinatamente alla preventiva decisione della Commissione Europea, a seguito di notificazione di competenza delle autorità statali, ed alle eventuali condizioni in essa previste - le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall’art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del DL n. 34/2020. Tali deroghe consentono di concedere gli aiuti alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
L’autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata (SA 58547) ed è disponibile a questo link .
L’impresa richiedente il contributo deve:
Qualora l’impresa non rispetti i suddetti obblighi, la struttura provinciale competente procederà con la revoca del contributo e con il recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi.
No, qualora il subentrante si assuma l’impegno a rispettare gli obblighi.
Non incide che si tratti di dimissioni volontarie ovvero licenziamento da parte dell'impresa; il vincolo va comunque assicurato (nell'eventualità anche attraverso il subentro di nuovo addetto) pena la revoca parziale del contributo secondo quanto previsto dal punto 7.1. dei Criteri.
Il contributo è cumulabile con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare la crisi economico - finanziaria causata dall’emergenza COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste della pertinenti normative dell’Unione Europea.
Sì. Il contributo viene inserito tra le misure previste ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e quindi non viene conteggiato nel plafond “de-minimis”.
La Provincia ha individuato l’Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche ( APIAE ) quale struttura competente per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all’art. 39 della LP 6/2020, nonché delle verifiche successive.
Si intende che la data di iscrizione al Registro delle imprese non può essere successiva alla data del 1° marzo 2020, in considerazione di quanto previsto al punto 2.1, lett. b) e 3.1, lett. b).
Sì, è sufficiente avere sede legale o unità operativa sul territorio provinciale alla data del 1° marzo 2020 purché gli addetti, per i quali viene richiesto il contributo, siano inquadrati presso l’unità operativa presente sul territorio provinciale nel periodo di riferimento marzo-agosto 2020. Per questi addetti l'impresa si impegna a mantenere l’occupazione nell’unità operativa trentina per almeno 24 mesi successivi ad agosto 2020, senza beneficiare di cassa integrazione.
Per il calcolo del contributo, con riferimento al numero di unità lavorative (rapportate al periodo di riferimento marzo - agosto 2020) per le quali l’impresa si è assunta l’obbligo di mantenimento con accordo sindacale, si veda la tabella disponibile sul portale #RipartiTrentino.
Il vincolo di mantenimento delle unità lavorative (24 mesi continuativi dalla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale) si considera adempiuto anche nel caso di subentro di ogni nuova unità lavorativa per singola unità lavorativa per la quale è stato richiesto il contributo, purché in continuità, mantenendo il totale di unità lavorative per le quali è stato richiesto il contributo, e fino al termine previsto. L’impresa dovrà darne tempestiva comunicazione come previsto al punto 7.3 dei Criteri.
Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta fiscale del 4 per cento a titolo d'acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, e con obbligo di rivalsa, sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.
Ai fini delle imposte sui redditi costituiscono redditi di impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di una delle attività specificate nel seguente prospetto.
Attività che originano redditi di impresa commerciale:
1) Attività indicate nell’ art. 2195 c.c. - Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi - Attività intermediaria nella circolazione dei beni - Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria - Attività bancaria o assicurativa - Altre attività ausiliarie delle precedenti 2) Attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano fra quelle precedentemente elencate 3) Sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne |
4) Attività agricole che eccedono i limiti per la configurazione di reddito agrario, anche se non organizzate in forma di impresa - Allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno - Attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili se la superficie adibita alla produzione è superiore al doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste - Attività connesse all’agricoltura 5) Attività agricole, anche se nei limiti per la configurazione di reddito agrario, qualora esercitate da società di capitali, S.n.c. e S.a.s. |
In questo contesto il termine “impresa” non è riferibile alle sole aziende industriali, artigianali e commerciali (che si qualificano soggettivamente imprese commerciali con iscrizione nel registro delle imprese), ma anche a tutti quei soggetti (che non rivestono la qualifica giuridica di impresa e non risultano iscritti nel registro delle imprese) che conseguono, anche in via occasionale o marginale, redditi di natura (o di impresa) commerciale.