INDENNITÀ PROVINCIALE PER I LAVORATORI STAGIONALI
Sostegno economico a favore di lavoratori stagionali colpiti dalle conseguenze economiche derivate dalla pandemia.
Presenta domanda entro le ore 12 del 15 ottobre 2021 - MISURA SCADUTA
NEWS
Se nell’anno 2021 hai beneficiato dell’Indennità provinciale a favore dei lavoratori stagionali e non hai svolto attività lavorativa dipendente nel periodo 01/06/2021 - 15/10/2021, puoi partecipare ad uno dei percorso formativi proposti dall'Ente Bilaterale Turismo del Trentino in collaborazione con Agenzia del Lavoro, vedendoti riconosciuta un’indennità integrativa (ad avvenuta frequenza del percorso formativo prescelto e a seguito della presentazione dell’apposita domanda). Per maggiori informazioni sull’indennità integrativa, vai alla pagina dedicata su RipartiTrentino |
IN COSA CONSISTE
Si tratta di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori appartenenti ai settori maggiormente colpiti dal punto di vista economico dalla pandemia.
VERIFICA SE HAI I REQUISITI
SEI UN LAVORATORE CHE PRESTA LA SUA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEI SEGUENTI SETTORI?
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HAI QUESTI REQUISITI?
- residenza in provincia di Trento al 18 maggio 2021, data di entrata in vigore della L.P. n. 7/2021
- aver avuto un contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione della durata non inferiore a 30 giorni, nei settori sopra riportati e in unità operative con sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021; nel caso di attività lavorativa svolta anche con datori di lavoro diversi per un numero di giornate pari almeno a trenta con più contratti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, nei settori sopra riportati e in unità operative aventi sede in provincia di Trento, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021, tali contratti devono essere intervallati tra loro al massimo da quindici giorni di interruzione. Sono inclusi il lavoro intermittente a tempo determinato e il contratto di apprendistato stagionale
- aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro a tempo determinato, in somministrazione, intermittente a tempo determinato o apprendistato stagionale della durata non inferiore a 30 giorni nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021 Nel caso di più contratti di lavoro, di cui alla lett. b), aver cessato involontariamente l’ultimo dei rapporti di lavoro considerati nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2019 e il 18 maggio 2021 (verifica gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro )
- non aver svolto attività lavorativa o aver avuto uno o più contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi settore, per una durata complessiva non superiore a 90 giorni nel periodo ricompreso tra il 1° novembre 2020 e il 30 aprile 2021. Sono esclusi il lavoro all’estero, le prestazioni occasionali di cui all’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 e il lavoro autonomo occasionale
- non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o non svolgere attività di lavoro autonomo alla data del 18 maggio 2021, ad eccezione del lavoro intermittente e del contratto di lavoro autonomo occasionale
- non essere titolari di pensione diretta alla data del 18 maggio 2021
- non essere titolari di prestazione integrativa della Naspi disposta dal Fondo di solidarietà territoriale del Trentino ai sensi dell’art. 8, comma 3 del Decreto interministeriale n. 103593/2019, alla data del 18 maggio 2021
Attenzione
Per calcolare i giorni di lavoro devi considerare tutti i giorni ricompresi tra la data di inizio e fine dei rapporti di lavoro. Nel caso di lavoro intermittente, devi considerare solo le giornate effettivamente lavorate.
L’AMMONTARE DELL’INDENNITÀ
Se soddisfi i sopracitati requisiti, l’indennità che ti spetta è pari a:
- 1.500 euro una tantum se nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile 2021 non hai maturato alcuna giornata di lavoro;
- 1.000 euro una tantum se nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile 2021 sei stato occupato con uno o più contratti di lavoro della durata complessiva non superiore a 30 giornate;
- 800 euro una tantum se nel periodo 1 novembre 2020 – 30 aprile 2021 sei stato occupato con uno o più contratti di lavoro della durata complessiva ricompresa tra 31 e 90 giorni.
Tali importi sono incrementati del 10% se hai una o due persone fiscalmente a tuo carico, come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi che hai presentato. Gli stessi importi sono incrementati del 15% se hai tre o più persone fiscalmente a tuo carico, come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi che hai presentato.
Condizione necessaria per il pagamento dell’indennità è l’indicazione di un codice IBAN italiano.
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L’indennità è cumulabile con varie prestazioni.
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I TUOI OBBLIGHI
Per beneficiare dell’indennità provinciale, devi impegnarti ad accettare, in sede di domanda, ogni controllo da parte della Provincia.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Puoi presentare domanda mediante piattaforma informatica entro le ore 12.00 del 15 ottobre 2021.
Nella sezione DOCUMENTI puoi scaricare l'informativa sul trattamento dei tuoi dati personali nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016.
Per presentare la domanda devi essere in possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) | Richiedi SPID |
MISURA SCADUTA
Non è più possibile presentare domanda.